mia madre ha acquistato la prima casa in Roma nel luglio del 2005 con IVA agevolata al 4%. Attualmente e per motivi di salute, mia madre è domiciliata nel comune di Capalbio (GR). Il fatto di avere la residenza in Roma crea non pochi problemi tra questi la scelta del medico di famiglia, la richiesta di invalidità civile, etc. Premesso che mia madre non acquisterà altra casa nei prossimi anni, la domanda che vi pongo è: è possibile trasferire la residenza nel comune di Capalbio (GR) senza incorrere in sanzioni o vedersi applicata l'IVA come fosse la seconda casa o di non poter più usufruire delle detrazioni per gli interessi passivi dei mutui per l'acquisto della prima casa?

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 26/7/08 15:50

L'acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell'immobile se:
- le dichiarazioni rese nell'atto di acquisto sono false;
- non trasferisce la residenza nel Comune ove e' situato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto;
- vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non riacquista un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Le agevolazioni non si perdono se entro un anno dalla vendita o dalla donazione il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un fabbricato non di lusso da adibire ad abitazione principale.


La decadenza dall'agevolazione comporta il recupero della differenza di imposta non versata e degli interessi nonche' l'applicazione di una sanzione pari al 30% dell'imposta stessa.

L'Ufficio delle Entrate competente per territorio può esercitare l'azione di controllo e verifica sulla sussistenza dei requisiti "prima casa", entro il termine massimo di tre anni.
Il periodo si calcola a partire dallo scadere del termine previsto per soddisfare le richieste stabilite dalla legge. I tre anni decorrono quindi:
- dalla data dell'atto di acquisto per le false dichiarazioni rilasciate sul possesso dei requisiti richiesti;
- dallo scadere del termine dei 18 mesi previsto per il trasferimento della residenza nel nuovo comune se al momento dell'acquisto si abitava in altra località;
- dalla data di cambio di residenza per la vendita della casa entro cinque anni dall'acquisto, senza ricomprarne un'altra nei dodici mesi successivi.

La residenza può essere cambiata dopo i 3 anni (quindi si perde lo status di abitazione principale e non di prima casa), non essendo l'immobile venduto nè donato.

 
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