Nell'ambito della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, le norme di esenzione - come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria - devono essere interpretate restrittivamente. Ne consegue che eventuali contrasti fra normativa interna e comunitaria (segnatamente con la direttiva 77/388/Cee, sostituita dalla direttiva 2006/112/Ce) devono essere risolti assicurando efficacia al principio generale di imposizione a Iva di tutte le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso dai soggetti passivi.
E’ quanto stabilito dalla Cassazione, con la sentenza 16854 del 20 giugno 2008.
La controversia
Una società impugnava dinanzi alla Commissaria tributaria provinciale un avviso di rettifica Iva con il quale veniva contestata l’emissione di fattura in esenzione di imposta, ai sensi dell’articolo 40 del Dl 648/1976, sulla scorta della motivazione che non ricorrevano i requisiti per l’applicabilità della norma agevolativa.
I giudici di primo grado accoglievano il ricorso; favorevole al contribuente era anche la sentenza di secondo grado.
Il ministero dell’Economia e delle Finanze e l’agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per Cassazione.
La sentenza
La questione attiene all’estensione dell’ambito applicativo dell’esenzione di cui al citato articolo 40 del Dl 648/1976, disposizione che, al comma 1, esclude l’applicazione dell’Iva per “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonchè in relazione all'attività di demolizione e sgombero delle macerie”. In base al successivo comma 4 “Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni dei beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente nonchè alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del commissario straordinario, di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e di associazioni di categoria che destinano i beni ed i servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da certificazione del comune”.
Pertanto, con riferimento alla riconducibilità o meno della fattispecie concreta all’ambito applicativo del predetto articolo 40, occorreva verificare se il descritto regime esentativo fosse applicabile solo in favore di chi direttamente esegua le prestazioni nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 40, comma 4, ovvero anche a vantaggio del subappaltatore, per le prestazioni eseguite nei confronti dell'appaltatore.
La Suprema corte ha osservato, che, con particolare riferimento all’Iva, nel processo interpretativo delle norme interne non si può prescindere dal confronto con i principi desumibili dal diritto comunitario, segnatamente relativi alla sesta direttiva Cee - 17 maggio 1977, n. 388 - avente a oggetto il sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.
In tal proposito, l’articolo 13 della direttiva non contempla, tra le esenzioni ammissibili nei rispettivi ordinamenti interni degli Stati comunitari, una esenzione analoga a quella disciplinata dal citato articolo 40 del Dl 648/1976.
Tale circostanza impone, conseguentemente, di circoscrivere l’ipotesi esentativa entro confini limitati, adottandone una interpretazione restrittiva, attribuendo alla norma un significato che sia coerente con il principio di carattere generale, di matrice comunitaria, in base al quale l'Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. In tal senso è del resto orientata la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia Ce.
Pertanto, con riferimento alla fattispecie oggetto della controversia, per la Cassazione l’articolo 40, comma 4, del Dl 648/1976, va interpretato, nel rispetto tra l’altro del suo tenore letterale, nel senso che l'esenzione va attribuita esclusivamente con riferimento alle prestazioni direttamente effettuate nei confronti dei soggetti indicati dalla norma, con esclusione, dunque, di quelle effettuate dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore.
Fonte: Agenzia Entrate
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