Un'amica con attività di commerciante al dettaglio si è avveduta di un grave errore nelle dichiarazioni dei redditi (non rilevato dal suo commercialista) a partire dalla dichiarazione del 2006. E' possibile regolarizzare, ora, la sua posizione anche per gli anni precedenti o solo per l'anno dell'ultima dichiarazione, ammesso che sia ancora in tempo (2007)? Le sanzioni in caso di presentazione della dichiarazione integrativa sono pari a quelle che avrebbe se fosse soggetta a controllo fiscale?

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 26/7/08 15:38

Gli errori o le omissioni relativi alle dichiarazioni validamente presentate (comprese quelle presentate con ritardo non superiore a novanta giorni) possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo e versare il tributo con relative sanzioni ed interessi.

Sono suscettibili di regolarizzazione:

a) gli errori ed omissioni rilevabili in sede di liquidazione delle imposte dovute ai sensi degli articoli 36 bis e 36ter del DPR 600/73 quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte, indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute di acconto e di crediti di imposta. In questi casi la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta al 6% (pari ad 1/5 del 30%) della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato, oltre al pagamento del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno
per giorno;
b) gli errori e le omissioni che configurerebbero la violazione di infedele dichiarazione, come nell’ipotesi di omessa o errata indicazione di redditi, errata determinazione di redditi, esposizione di indebite detrazioni d’imposta o di indebite deduzioni dell’imponibile. In queste ipotesi la spontanea regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta al 20% (pari ad 1/5
della sanzione minima prevista del 100%) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante, oltre al pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi.

 
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