Le dichiarazioni rese da terzi, raccolte dai verificatori, non hanno natura di prova testimoniale, bensì di meri indizi, utilizzabili per la formazione del convincimento del giudice di merito. Ciò non viola i principi del giusto processo sotto il profilo della c.d. "parità delle armi": anche il contribuente può produrre documenti contenenti dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale, con il medesimo valore probatorio.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 21/04/2008, n. 10261)

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