Vorrei gentilmente una risposta al seguente caso di eventuale diritto o meno alla indennità suppletiva di clientela da parte di un agente di commercio che ha trasformato la ditta individuale in società in accomandita semplice; a seguito di tale variazione, comunicata alla ditta mandante, il precedente contratto di agenzia è stato sciolto e si è stipulato un nuovo contratto con la società.

Ovviamente l'agente ha comunicato la variazione sociale all'altra parte contraente che ha confermato di essere d'accordo in quanto l'agente operava bene e con incrementi di fatturato significativi: a stretta interpretazione contrattuale ex art. 10 capo II AEC 20 marzo 2002 (settore industria) il rapporto si è sciolto "per fatto imputabile all'agente" ma nella sostanza si tratta comunque di una continuità di rapporto.

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 12/5/08 16:16

Casi in cui l’indennità suppletiva di clientela non è dovuta (ex art. 1751 c.c.):
1) risoluzione del contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, così grave da non permettere il proseguimento del rapporto, anche in via momentanea;
2) recesso dal contratto da parte dell’agente, tranne i casi in cui vi sia giustificazione del recesso per motivi quali età, infermità o malattia, per i quali non può essere richiesto, ragionevolmente, al soggetto di proseguire l’attività;
3) nel caso in cui, in base ad un accordo con il preponente, vi sia una cessione a terzi, da parte dell’agente, di diritti e di obblighi che ha in ottemperanza al contratto di agenzia.

Quindi a nostro avviso nel Suo caso deve corrispondere l'indennità.

 
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