Non contrasta con la VI direttiva IVA la normativa italiana che prevede un termine di decadenza per l'esercizio del diritto a detrazione: ciò a condizione che siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività. Con particolare riferimento al principio di effettività, non può ritenersi violato per il solo fatto che all'amministrazione fiscale sia riconosciuto - ai fini dell'accertamento dell'IVA non assolta - un termine che eccede quello concesso ai soggetti passivi per l'esercizio del loro diritto a detrazione. Tuttavia, non è ammissibile una prassi di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento dell'imposta che sanzioni l'inosservanza degli obblighi contabili e di dichiarazione, con il diniego del diritto a detrazione in caso d'applicazione del regime del reverse charge.

(Corte Giust. CE Sentenza, Sez. III, 08/05/2008, n. C-95/07 e C-96/07)

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