Dal 19 febbraio 2008 è entrata in vigore, sperimentalmente, la Comunicazione Unica per l’avvio dell’impresa, prevista dall’art. 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
Ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa, gli interessati dovranno presentare all’Ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, una Comunicazione Unica (modello informatico unificato approvato con decreto 2 novembre 2007 e pubblicato in G.U. n. 296 del 21 dicembre 2007), per l’assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese, ai fini previdenziali ed assistenziali, nonché per ottenere il codice fiscale e /o la partita IVA.
I dati della comunicazione unica, per la parte attinente le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, saranno trasmessi dall’Ufficio del registro delle imprese all’Agenzia delle entrate, tramite collegamento telematico.
L’Agenzia, utilizzando lo stesso tipo di collegamento, rilascerà all’Ufficio del registro delle imprese una ricevuta contenente la conferma dell’avvenuta ricezione dei dati trasmessi e, in caso di inizio di attività, il codice fiscale e /o la partita IVA attribuiti, ovvero il motivo dell’eventuale rifiuto. Sarà cura dell’Ufficio del registro delle imprese inoltrare al richiedente la ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate.
La norma prevede una fase transitoria, che durerà sei mesi a partire dal sessantesimo giorno succes-sivo all’entrata in vigore del decreto di approvazione del modello di comunicazione unica, durante la quale gli interessati avranno la facoltà di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni secondo la normativa previgente. Trascorsi i sei mesi sarà obbligatorio presentare la comunicazione unica all’ufficio del registro delle imprese.
Le dichiarazioni di inizio attività devono essere redatte sui modelli AA9/9 e AA7/9, disponibili in formato elettronico e prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it, alla voce Strumenti - Modulistica).
In particolare deve essere utilizzato:
n il modello AA9 /9, dalle persone fisiche (ditte individuali e lavoratori autonomi);
n il modello AA7/9, dagli altri soggetti (società, associazioni, enti);
n il modello ANR/2 dai soggetti non residenti (persone fisiche e soggetti diversi) che intendono identificarsi direttamente in Italia.
Le dichiarazioni modelli AA7/9 e AA9/9, possono essere presentate o trasmesse presso un qualun-que ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate con le seguenti modalità:
1. direttamente, in duplice esemplare, anche a mezzo di persona incaricata munita di delega. All'atto della presentazione della dichiarazione, il contribuente (titolare dell'impresa individuale o rappresentante legale della società) deve esibire un proprio documento di riconoscimento. Se la dichiarazione è presentata su delega, la persona delegata è tenuta ad esibire oltre al proprio documento, un documento del delegante che può essere presentato anche in copia fotostatica;
2. a mezzo servizio postale, in unico esemplare. La spedizione deve avvenire mediante raccomanda-ta alla quale deve essere allegato un documento di riconoscimento in copia fotostatica. La dichiarazione si considera presentata il giorno in cui è spedita la raccomandata e la prova dell'avvenuta pre¬sentazione è data dalla ricevuta di spedizione;
3. in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, ovvero nell'ambito dei gruppi di società, tramite una società del gruppo avente i requisiti per la trasmissione del-le dichiarazioni annuali. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si conclude il procedimento di trasmissione all'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione di avvenuta ricezione da parte dell'Agenzia.
Se il contribuente si rivolge agli intermediari per la presentazione della dichiarazione, questi sono tenuti a rilasciare al contribuente:
• immediatamente, una copia della dichiarazione di inizio attività, attestante la data di consegna,
con l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti;
• successivamente, una copia della dichiarazione trasmessa e la comunicazione dell'Agenzia che
conferma l'avvenuto ricevimento dei dati trasmessi (contenente, in caso di dichiarazione di inizio attività, il numero di partita Iva nonché l'indicazione dell'Ufficio delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente).
In caso di società di persone occorre inoltre consegnare copia autenticata dell'atto costitutivo o del contratto di società; per le società di capitali occorre la copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto.
Le dichiarazioni modello ANR/2, utilizzate dai soggetti non residenti che intendono identificarsi direttamente (al momento, solo gli operatori dei paesi dell'UE) devono essere presentate con data anteriore a quella di effettuazione delle operazioni rilevanti agli effetti dell'Iva.
Il modello ANR/2 deve essere presentato direttamente (anche a mezzo di persona appositamente incaricata) o tramite servizio postale e mediante raccomandata, esclusivamente al Centro Operativo di Pescara. La dichiarazione di identificazione diretta non può essere inviata telematicamente.
Il modello ANR/2 deve essere accompagnato dalla copia fotostatica di un documento di identifica-zione del dichiarante e dalla certificazione attestante la qualità di soggetto passivo agli effetti dell'Iva posseduta nello Stato di appartenenza.
Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:
- i dati anagrafici del soggetto, il tipo e l'oggetto dell'attività;
- il numero di telefono, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e del sito web;
- gli estremi catastali degli immobili destinati all'esercizio dell'attività, indicando il possesso o la detenzione degli stessi ed in caso di locazione o comodato, gli estremi di registrazione del relativo con
tratto;
- il luogo o i luoghi in cui viene esercitata l'attività anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili;
- il luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri e le scritture contabili obbligatorie;
- il codice fiscale del titolare e, per i soggetti diversi, il codice fiscale di almeno una persona che ne ha la rappresentanza;
- per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, i dati identificativi dell'internet service provider;
- il volume d'affari presunto, se il contribuente ritiene di potere usufruire di regimi speciali semplificati in ragione della modesta entità del volume d'affari;
- nel caso di società di persone o società a responsabilità limitata con un numero di soci inferiori a 10 unità, i codici fiscali dei soci e le relative quote di partecipazione;
- in caso di esercizio di alcune specifiche attività, informazioni relative a tipologia di clientela, am-montare di investimenti previsti e effettuati, eccetera;
- eventuali altri dati richiesti dal modello.
Per i contribuenti che intendono effettuare acquisti intracomunitari di determinati beni (autoveicoli, telefonini, personal computer, ecc.), ai fini dell'attribuzione del numero di partita Iva viene richiesto il rilascio di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria.
La dichiarazione deve essere firmata dal contribuente o dal suo rappresentante legale. In caso di tra-smissione telematica la firma deve essere apposta sulla dichiarazione conservata dal contribuente.
Fonte: Agenzia Entrate
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