In materia di TARSU, la Corte di Cassazione afferma l'intassabilità dei rifiuti industriali; l'assoggettamento all'imposta degli scarti delle lavorazioni industriali non può essere dedotto dalla generale assimilazione effettuata ope legis di tutti i rifiuti (ad esclusione degli speciali, dei tossici e dei nocivi) a quelli urbani, senza necessità di previa deliberazione comunale, stabilita dall'art. 39, legge n. l46/1994.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 07/05/2007, n. 10362)

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