Con l'interpello  specificato  in oggetto, concernente l'interpretazione

dell'art. 1 della legge 449 del 1997 e' stato esposto il seguente            

                                                                             

                                      QUESITO                                

                                                                             

        Il Consorzio  "ALFA",  con  sede  a ...., a mezzo dell'Amministratore,

rappresenta quanto segue.                                                    

        Al Consorzio   aderiscono   obbligatoriamente   n.   325   Consorziati

proprietari di    unita'    immobiliari    site    all'interno    dell'omonima

lottizzazione.                                                               

        Il Consorzio  gestisce  tutte  le  opere  di urbanizzazione primaria e

secondaria della  lottizzazione  stessa  e,  per  deliberazione dell'Assemblea

dei Consorziati,   deve  ora  provvedere  alla  realizzazione  dei  lavori  di

collettamento della rete fognaria e di sistemazione della rete idrica.       

        I  lavori  di  collettamento, in particolare, si rendono necessari per

superare l'attuale  sistema  di  smaltimento delle acque reflue attraverso due

depuratori, convogliandole  nel  collettore  pubblico  (gestito, per conto del

Comune di ....., dalla Soc. Beta S.p.A.) distante circa un chilometro.       

        Nel corso  dell'assemblea  approvativa  del  progetto suddetto, tenuto

conto che  la  spesa  da sostenere sara' di circa Euro ....., e' stato chiesto

di verificare  se  i  Consorziati  possano  beneficiare  -  relativamente alle

singole quote  di  competenza- delle agevolazioni fiscali di cui alla Legge n.

449/97 e successive modificazioni, integrazioni e proroghe.                  

                                                                             

            SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE            

                                                                             

L'istante non esprime alcuna soluzione interpretativa.                       

                                                                             

                      PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE                      

                                                                             

        La legge  27  dicembre 1997 n. 449 prevede la possibilita' di detrarre

dall'IRPEF il   36%   delle   spese  sostenute  nel  corso  dell'anno  per  la

ristrutturazione di   case   di   abitazione   e   parti   comuni  di  edifici

residenziali situati  nel  territorio  dello Stato. Le spese devono riguardare

la realizzazione  degli  interventi  di  cui  alle  lettere  a),  b),  c) e d)

dell'art. 31  della  legge 5 agosto 1978, n 457 sulle parti comuni di edificio

residenziale di   cui   all'art.   1117,   n.   1,  del  codice  civile  o  la

realizzazione degli  interventi  di  cui  alle  lettere b), c), d), del citato

art. 31, effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali.           

        In particolare  per  quanto  riguarda  la  individuazione  delle parti

comuni la   normativa   agevolativa  rinvia  alla  disciplina  sul  condominio

contenuta nell'art. 1117, n. 1, del codice civile.                           

        Con decreto   ministeriale   18  febbraio  1998  n.  41  e  successive

modificazioni, sono  state  stabilite le modalita' che devono essere osservate

per poter  usufruire  dell'agevolazione,  sia  con riferimento agli interventi

effettuati sulle  singole  unita'  immobiliari,  sia con riferimento ai lavori

eseguiti su   parti   comuni   dell'edificio;   in   quest'ultima  ipotesi  la

detrazione compete  al  singolo  condomino,  nel  limite  della  quota  a  lui

imputabile.                                                                  

        In relazione  a  cio',  per  quanto  concerne  la  possibilita' che il

consorzio istante,  quale  soggetto  appaltante  dei lavori, rivesta lo stesso

ruolo riconosciuto    dalle    suddette   norme   al   condominio,   ai   fini

dell'agevolazione consistente  nella  detrazione  IRPEF  del  36%,  si osserva

quanto segue.                                                                

        I consorzi   tra   proprietari   di  immobili,  come  quello  istante,

costituiscono figure  atipiche  nel  nostro  ordinamento giuridico che secondo

la giurisprudenza  presentano  i caratteri delle associazioni non riconosciute

(Cass. n.  4125  del  2003).  Detti  soggetti sono pertanto disciplinati dagli

accordi degli  associati  (atto costitutivo e statuto) nonche', in mancanza di

specifiche diverse  pattuizioni  contrattuali, dalle disposizioni che regolano

le associazioni non riconosciute.                                            

        La possibilita'  che  siano  assimilati  ai condomini dipende pertanto

dalla disciplina   contrattuale   ed   in   particolare  da  quella  contenuta

nell'atto costitutivo e nello statuto.                                       

        Nel caso  di  specie  il  Consorzio ALFA e' costituito tra proprietari

di immobili  in  zona  residenziale  con lo scopo di gestire e provvedere alla

manutenzione ordinaria   e   straordinaria   degli   impianti  e  delle  opere

dell'intera lottizzazione,   dei   servizi  comuni  connessi  alle  proprieta'

consorziate, strade,   rete   idrica,  fognature,  illuminazione  aree  verdi,

nonche' di provvedere ad eventuali altre esigenze di comune utilita'.        

        Dallo Statuto  e  dall'atto  costitutivo  sembra prevalere la funzione

dinamica dell'ente  e  la  sua  organizzazione  piuttosto che l'istituzione su

base reale,  come  avviene  nei  condomini,  la  cui  disciplina non viene mai

menzionata.                                                                  

        In tale  situazione,  si  ritiene che non si configurino i presupposti

previsti dalla normativa agevolativa.                                        

        Detta soluzione  assorbe  l'altra questione sottoposta all'esame della

scrivente, concernente  la  possibilita'  che  gli interventi da realizzare da

parte del  Consorzio  istante  siano  riconducibili  alla  disciplina prevista

dalla legge n. 449 del 1997, per le parti comuni degli edifici residenziali. 

        Peraltro anche  sotto  questo  profilo non si realizzano le condizioni

previste dalla normativa in questione.                                       

        Per quanto   riguarda  la  individuazione  delle  parti  comuni  degli

edifici residenziali,  la  citata  legge 449 del 1997 richiama l'art. 1117, n.

1, del  codice  civile,  secondo  cui  sono parti comuni il suolo su cui sorge

l'edificio, le  fondazioni,  i  muri  maestri, i tetti e i lastrici solari, le

scale, i  portoni  d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e

in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune.            

        Il legislatore,   attraverso  il  citato  rinvio,  ha  sostanzialmente

escluso dall'agevolazione  gli  interventi  riferiti  ad  altre  parti  comuni

degli edifici  in  condominio elencate nei numeri 2 e 3 dell'art. 1117 citato;

in particolare,  il  n.  3  prevede  le opere, le installazioni i manufatti di

qualunque genere   che   servono  all'uso  e  al  godimento  comune  come  gli

acquedotti, le  fognature,  i  canali  di  scarico,  gli impianti per l'acqua,

ecc. fino  al  punto  di  diramazione  degli  impianti ai locali di proprieta'

esclusiva dei   singoli   condomini.  In  base  a  cio',  si  ritiene  che  la

realizzazione dei   lavori   di   collettamento   della  rete  fognaria  e  di

sistemazione della   rete   idrica  che  il  consorzio  intende  eseguire  non

costituisce intervento  su  una parte comune degli edifici agevolabile ai fini

IRPEF. Si  tratta  infatti  di  una  parte  comune  non  contemplata nel n. 1,

dell'art. 1117, del codice civile.                                           

        Le spese  relative  alla  esecuzione  delle  opere oggetto del quesito

non possono  pertanto  beneficiare  della  detrazione  IRPEF  del 36% prevista

dalle disposizioni in rassegna.                                              

        Si fa  inoltre  presente  che l'intervento di collettamento della rete

fognaria e   idrica  gia'  usufruisce  dell'aliquota  IVA  agevolata  del  10%

prevista alla  voce  n. 127 quinquies della Tab A, parte II allegata al DPR 26

ottobre 1972,  n.  633,  per gli appalti relativi alle opere di urbanizzazione

primaria.                                                                    

        La risposta  di  cui  alla  presente  nota, sollecitata con istanza di

interpello presentata   alla  Direzione  regionale   ....,  viene  resa  dalla

scrivente ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile

2001 n. 209.   

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