Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione
dell'art. 1 della legge 449 del 1997 e' stato esposto il seguente
QUESITO
Il Consorzio "ALFA", con sede a ...., a mezzo dell'Amministratore,
rappresenta quanto segue.
Al Consorzio aderiscono obbligatoriamente n. 325 Consorziati
proprietari di unita' immobiliari site all'interno dell'omonima
lottizzazione.
Il Consorzio gestisce tutte le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria della lottizzazione stessa e, per deliberazione dell'Assemblea
dei Consorziati, deve ora provvedere alla realizzazione dei lavori di
collettamento della rete fognaria e di sistemazione della rete idrica.
I lavori di collettamento, in particolare, si rendono necessari per
superare l'attuale sistema di smaltimento delle acque reflue attraverso due
depuratori, convogliandole nel collettore pubblico (gestito, per conto del
Comune di ....., dalla Soc. Beta S.p.A.) distante circa un chilometro.
Nel corso dell'assemblea approvativa del progetto suddetto, tenuto
conto che la spesa da sostenere sara' di circa Euro ....., e' stato chiesto
di verificare se i Consorziati possano beneficiare - relativamente alle
singole quote di competenza- delle agevolazioni fiscali di cui alla Legge n.
449/97 e successive modificazioni, integrazioni e proroghe.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante non esprime alcuna soluzione interpretativa.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La legge 27 dicembre 1997 n. 449 prevede la possibilita' di detrarre
dall'IRPEF il 36% delle spese sostenute nel corso dell'anno per la
ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici
residenziali situati nel territorio dello Stato. Le spese devono riguardare
la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d)
dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n 457 sulle parti comuni di edificio
residenziale di cui all'art. 1117, n. 1, del codice civile o la
realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c), d), del citato
art. 31, effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali.
In particolare per quanto riguarda la individuazione delle parti
comuni la normativa agevolativa rinvia alla disciplina sul condominio
contenuta nell'art. 1117, n. 1, del codice civile.
Con decreto ministeriale 18 febbraio 1998 n. 41 e successive
modificazioni, sono state stabilite le modalita' che devono essere osservate
per poter usufruire dell'agevolazione, sia con riferimento agli interventi
effettuati sulle singole unita' immobiliari, sia con riferimento ai lavori
eseguiti su parti comuni dell'edificio; in quest'ultima ipotesi la
detrazione compete al singolo condomino, nel limite della quota a lui
imputabile.
In relazione a cio', per quanto concerne la possibilita' che il
consorzio istante, quale soggetto appaltante dei lavori, rivesta lo stesso
ruolo riconosciuto dalle suddette norme al condominio, ai fini
dell'agevolazione consistente nella detrazione IRPEF del 36%, si osserva
quanto segue.
I consorzi tra proprietari di immobili, come quello istante,
costituiscono figure atipiche nel nostro ordinamento giuridico che secondo
la giurisprudenza presentano i caratteri delle associazioni non riconosciute
(Cass. n. 4125 del 2003). Detti soggetti sono pertanto disciplinati dagli
accordi degli associati (atto costitutivo e statuto) nonche', in mancanza di
specifiche diverse pattuizioni contrattuali, dalle disposizioni che regolano
le associazioni non riconosciute.
La possibilita' che siano assimilati ai condomini dipende pertanto
dalla disciplina contrattuale ed in particolare da quella contenuta
nell'atto costitutivo e nello statuto.
Nel caso di specie il Consorzio ALFA e' costituito tra proprietari
di immobili in zona residenziale con lo scopo di gestire e provvedere alla
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle opere
dell'intera lottizzazione, dei servizi comuni connessi alle proprieta'
consorziate, strade, rete idrica, fognature, illuminazione aree verdi,
nonche' di provvedere ad eventuali altre esigenze di comune utilita'.
Dallo Statuto e dall'atto costitutivo sembra prevalere la funzione
dinamica dell'ente e la sua organizzazione piuttosto che l'istituzione su
base reale, come avviene nei condomini, la cui disciplina non viene mai
menzionata.
In tale situazione, si ritiene che non si configurino i presupposti
previsti dalla normativa agevolativa.
Detta soluzione assorbe l'altra questione sottoposta all'esame della
scrivente, concernente la possibilita' che gli interventi da realizzare da
parte del Consorzio istante siano riconducibili alla disciplina prevista
dalla legge n. 449 del 1997, per le parti comuni degli edifici residenziali.
Peraltro anche sotto questo profilo non si realizzano le condizioni
previste dalla normativa in questione.
Per quanto riguarda la individuazione delle parti comuni degli
edifici residenziali, la citata legge 449 del 1997 richiama l'art. 1117, n.
1, del codice civile, secondo cui sono parti comuni il suolo su cui sorge
l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le
scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e
in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune.
Il legislatore, attraverso il citato rinvio, ha sostanzialmente
escluso dall'agevolazione gli interventi riferiti ad altre parti comuni
degli edifici in condominio elencate nei numeri 2 e 3 dell'art. 1117 citato;
in particolare, il n. 3 prevede le opere, le installazioni i manufatti di
qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune come gli
acquedotti, le fognature, i canali di scarico, gli impianti per l'acqua,
ecc. fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprieta'
esclusiva dei singoli condomini. In base a cio', si ritiene che la
realizzazione dei lavori di collettamento della rete fognaria e di
sistemazione della rete idrica che il consorzio intende eseguire non
costituisce intervento su una parte comune degli edifici agevolabile ai fini
IRPEF. Si tratta infatti di una parte comune non contemplata nel n. 1,
dell'art. 1117, del codice civile.
Le spese relative alla esecuzione delle opere oggetto del quesito
non possono pertanto beneficiare della detrazione IRPEF del 36% prevista
dalle disposizioni in rassegna.
Si fa inoltre presente che l'intervento di collettamento della rete
fognaria e idrica gia' usufruisce dell'aliquota IVA agevolata del 10%
prevista alla voce n. 127 quinquies della Tab A, parte II allegata al DPR 26
ottobre 1972, n. 633, per gli appalti relativi alle opere di urbanizzazione
primaria.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di
interpello presentata alla Direzione regionale ...., viene resa dalla
scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile
2001 n. 209.
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