Non trasloca l’eccedenza Iva pagata da una società nell’anno precedente al suo ingresso in una procedura di gruppo, ma rimane di sua esclusiva disponibilità. Il residuo non recuperato tramite compensazione orizzontale (articolo 17, Dlgs 241/1997) – che consente di “pareggiare”, entro certi limiti, crediti e debiti tributari e contributivi – va indicato nella dichiarazione Iva annuale, quadro VL, rigo VL10.
Cambiano le regole con l’entrata nel gruppo: da quel momento, infatti, l’imposta “avanzata” finisce obbligatoriamente nel “conto comune”.

Questi i punti essenziali della risoluzione n. 56/E dell’11 maggio, con la quale l’Agenzia dell’Entrate chiarisce alcuni dubbi sull’argomento.
In poche parole, i crediti pregressi non passano di proprietà e la società che li ha maturati non solo li può compensare, ma grazie proprio al criterio adottato, può anche chiederli a rimborso, ovviamente se sussistono i presupposti indicati nell’articolo 30 del Dpr 633/1972, come già specificato con la risoluzione 4/Dpf del 2008.
E inoltre, la differenziazione netta tra i due periodi, consente che l’eccedenza possa essere richiesta a rimborso anche negli anni successivi, oppure portata in detrazione una volta usciti dal gruppo o, ancora, utilizzata in compensazione.

L’indicazione del credito in un rigo ad hoc permette anche di verificare la possibilità, per la società, di recuperare il credito ai sensi del terzo comma dell’articolo 30 del Dpr 633/1972, ossia richiedendolo a rimborso in base alla regola del minor importo a credito maturato nel triennio.

Per meglio chiarire, la risoluzione fa un esempio pratico: una società che aderisce all’Iva di gruppo nell’anno d’imposta 2010, per il credito 2009 non trasferibile al gruppo, può chiedere il rimborso nella dichiarazione annuale Iva/2010 (relativa al 2009) avvalendosi di uno dei presupposti individuati dall’articolo 30. Per gli anni successivi, invece, può ricorrere esclusivamente al criterio della minore eccedenza maturata negli ultimi tre anni.


Fonte: Agenzia Entrate

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