Nel caso in cui il regime di tassazione dovesse risultare più sfavorevole rispetto a quello vigente precedentemente,

è prevista la possibilità di applicare una duplice clausola di salvaguardia. Nella dichiarazione

dei redditi per l’anno 2006 (Unico 2007) è possibile, infatti, compilando un apposito prospetto

del modello, liquidare l’imposta dovuta applicando, se più favorevoli, le regole in vigore fino al 31

dicembre 2002 o quelle in vigore nel 2004 (introdotte a partire dal periodo d’imposta 2003).

In sostanza, è attribuita ai contribuenti la facoltà di adottare la situazione più conveniente dopo aver

confrontato i risultati del nuovo sistema di imposizione con quelli conseguenti all’applicazione dei

precedenti metodi di determinazione dell’imposta.

In caso di presentazione del Modello 730 il calcolo è effettuato dal Caf, dal professionista o dal sostituto

d’imposta che presta l’assistenza.

I contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi con il Modello Unico possono utilizzare lo

schema riportato nelle istruzioni alla compilazione del modello stesso.

Nessun adempimento è richiesto al sostituto d’imposta che, pertanto, sia in sede di effettuazione delle

ritenute d’acconto relative ai singoli periodi di paga, sia in sede di conguaglio, non deve tener conto

di tale clausola.

La clausola di salvaguardia non si applica relativamente ai redditi assoggettati a tassazione separata, a

quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, nonché alle somme soggette a imposta sostitutiva,

considerato che per queste tipologie di redditi la modalità di tassazione è diversa da quella ordinaria.

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