La definizione agevolata delle sanzioni tributarie costituisce una facoltà concessa al contribuente, con l'effetto di precludere il rimborso di quanto versato anche in caso di esito favorevole del giudizio sull'imposta accertata.

Nella sua attuale formulazione, il comma 3 dell'articolo 16 del Dlgs 472/1997, prevede che "entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari a un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzione accessorie".

Cosa succede se il contribuente dopo aver definito le sanzioni in via agevolata prosegue il contenzioso e ottiene una sentenza favorevole che annulla la pretesa tributaria?
A tale domanda ha risposto la Corte di cassazione, con la sentenza 25493 del 13 novembre, negando in maniera netta che vi possa essere un diritto al rimborso di quanto versato a titolo di sanzione agevolata da parte del contribuente.

La vicenda processuale
Un contribuente riceveva un avviso di accertamento con il quale veniva recuperata a tassazione Iva ritenuta indetraibile e veniva irrogata la relativa sanzione. Nel termine dei 60 giorni l'interessato provvedeva spontaneamente al pagamento delle sanzioni in misura ridotta (articolo del 16 Dlgs 472/1997) e impugnava l'accertamento davanti alla Commissione tributaria provinciale, sostenendo l'illegittimità della ripresa a tassazione.

La Ctp accoglieva il ricorso e annullava la ripresa a tassazione dell'Iva.
Nelle more dell'appello presentato dall'ufficio, il destinatario dell'accertamento si avvaleva della procedura di condono prevista dall'articolo 16 della legge 289/2002, ottenendo dalla Ctr la dichiarazione dell'estinzione del giudizio. Il contribuente, a questo punto, ritenendo indebito il pagamento delle sanzioni effettuato presentava istanza di rimborso e, avverso il silenzio rifiuto dell'Amministrazione, proponeva un nuovo ricorso che veniva respinto tanto dalla Commissione provinciale che regionale.

Il principio di diritto
Investita della questione, la Cassazione ha negato che vi possa essere un diritto al rimborso, statuendo che il versamento delle sanzioni in via agevolata "costituisce una facoltà concessa al contribuente per definire, con il versamento di una somma notevolmente inferiore a quella concretamente irrogabile come sanzione, l'aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione, e, con effetti, per un verso, preclusivi per l'Ufficio dell'irrogazione della pena nei limiti editali, e dall'altra ostativi per il contribuente della ripetizione di quanto pagato".

Considerazioni
Con tale pronuncia, la Cassazione ha ritenuto operante, anche con riguardo alla nuova formulazione degli articoli 16 e 17 Dlgs 472/1997, il principio di diritto che aveva stabilito sotto la vigenza dell'abrogato articolo 58, comma 4, del Dpr 633/1972.
Infatti, in precedenti pronunce, la Corte suprema aveva già escluso la possibilità di ottenere il rimborso delle sanzioni definite in via agevolata ai sensi dell'abrogato articolo 58, statuendo che il versamento volontario "presenta i connotati dell'oblazione o definizione per prevenire o elidere ogni contesa sull'an ed il quantum della sanzione medesima e così si sottrae ad ogni possibilità di ripetizione in conseguenza della non sindacabilità dei presupposti di detta irrogazione" (vedi Cassazione, sentenze 4330/2002, 12447/2009 e 19558/2008).

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 12/2010, aveva già esplicitato che tale principio era applicabile anche con la nuova formulazione degli articoli 16 e 17 del Dlgs 472/1997, stabilendo che "la definizione agevolata della sanzione - attraverso il versamento in misura ridotta entro il termine pe proporre ricorso - determina l'estinzione della potenziale controversia afferente la contestata violazione delle norme tributarie con l'effetto che colui che se ne è avvalso non potrà invocare l'esito positivo dell'eventuale contenzioso in ordine alla violazione sottesa alla sanzione definita".

Tali conclusioni, del resto, sono in linea con la natura deflattiva dell'istituto, che si sostanzia nell'esigenza di incentivare forme di ravvedimento che consentano al trasgressore di ottenere una riduzione della sanzione e nello stesso tempo all'ordinamento di definire la controversia precludendo l'accesso al contenzioso tributario.
Questo aspetto conferma la necessità di mantenere ferma la definizione a seguito del pagamento in misura ridotta anche in caso di esito favorevole al contribuente del processo. In caso contrario, infatti, sarebbe svilita la ratio stessa dell'istituto, con la conseguenza che il contribuente, in caso di esisto positivo del ricorso, potrebbe ottenere il rimborso di quanto versato in sede di definizione agevolata mentre, in caso di esito negativo, si gioverebbe comunque del vantaggio di aver versato una somma inferiore a quella effettivamente irrogabile.


Fonte: Agenzia Entrate

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