Più persone rinunciano all'eredità, con un unico atto notarile. L’imposta di 168 euro è unica o va versata da ogni singolo rinunciante?

Se le disposizioni contenute in un atto non sono suscettibili di una autonoma valutazione economica, non si realizza una espressione di capacità contributiva e, quindi, non trova applicazione l’articolo 21 del Tur in base al quale, qualora in un atto siano presenti più disposizioni di contenuto economicamente apprezzabile, le stesse sono assoggettate autonomamente a tassazione. Tra gli atti che non hanno contenuto patrimoniale rientrano anche quelli di rinuncia all’eredità (circolare 44/E del 2011). Gli stessi, pertanto, sono soggetti a registrazione con applicazione di un’unica imposta fissa di registro nella misura di 168 euro.


Fonte: Agenzia Entrate

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