È legittimo il sequestro di fatture false rinvenute, occasionalmente, nell'ambito di un ordinario controllo stradale, anche in assenza del difensore.
Queste le conclusioni della Cassazione che, nel confermare la decisone della Corte di appello di Firenze, ha reso definitiva, con la sentenza 46233 del 19 novembre, nei confronti di un imprenditore, la condanna per il reato previsto dall'articolo 8 del Dlgs 74/2000, rubricato come "Emissioni di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti".

I giudici di legittimità suggeriscono un'interpretazione allargata del concetto di "operazioni di polizia", a cui fa espresso riferimento l'articolo 4 della legge 152/1975, capace di comprendere "ogni attività peculiare della polizia giudiziaria effettuata nell'ambito di specifiche attribuzioni della stessa e non richiedente una preventiva organizzazione né l'espletamento di attività coordinate e complesse per il raggiungimento di un determinato scopo preventivamente individuato, ben potendo coincidere con l'ordinaria attività di istituto".

Sul punto si è espressa in passato la giurisprudenza di merito (Ctp di Vicenza, sentenza 583/2004), secondo la quale la Guardia di finanza, ai sensi dall'articolo 4 della citata legge, può, in occasione di un controllo di pubblica sicurezza, procedere alla perquisizione di autoveicoli e al sequestro dei documenti ivi rinvenuti.
In particolare, la Gdf, nel momento in cui esercita un controllo su strada, svolge un servizio di pubblica sicurezza, non disciplinato dal Dpr 633/1972, ma dall'articolo 4 della legge 152/1975 che, a differenza del primo, non prevede un'autorizzazione preventiva della magistratura.
Difatti, l'articolo 52 del Dpr 633/1972 richiede espressamente, per i locali adibiti anche ad abitazione, l'autorizzazione del procuratore della Repubblica perché in presenza di attività programmata, preordinata al perseguimento di un certo scopo.
L'espletamento della perquisizione ai sensi dell'articolo 4 della legge 152/1975, invece, non richiede alcun avviso, perché effettuata dalla polizia giudiziaria in condizioni oggettive di particolare necessità e urgenza.

Fatto
Il caso sottoposto al vaglio della Corte suprema riguarda un imprenditore accusato del reato previsto dall'articolo 8 del Dlgs 74/2000 per aver emesso, a favore di un'azienda, fatture relative a operazioni inesistenti, al fine di consentire l'evasione delle imposte sui redditi e dell'Iva.
Le fatture oggetto d'imputazione venivano sequestrate nell'ambito di un normale controllo stradale finalizzato all'accertamento di violazioni di norme sulla circolazione stradale; il soggetto, per altro, non aveva nessun documento d'identità e risultava avere precedenti di polizia.
Circostanze, quest'ultime, che portavano alla perquisizione del veicolo e, dunque, al sequestro delle fatture false.

Il ricorrente insiste sull'inutilizzabilità delle prove perché acquisite illegittimamente, ossia nell'ambito di un ordinario controllo stradale non riconducibile alla nozione di "operazioni di polizia" utilizzata dall'articolo 4 e in assenza di difensore; la difesa, per altro, sottolinea che la perquisizione non ha portato al rinvenimento di armi, esplosivi o strumenti di effrazioni, ma al sequestro di mera documentazione contabile, in violazione del citato articolo.

Si rammenta che la perquisizione prevista dall'articolo 4 è finalizzata ad accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, tanto sulla persona quanto sul mezzo di trasporto utilizzato dalla stessa; sempre che, in relazione alle circostanze di tempo e luogo, l'atteggiamento del controllato appaia sospetto agli organi di polizia e non sia possibile ottenere tempestivamente un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Decisione - osservazioni
La Cassazione conferma la sentenza di condanna, sancendo un nuovo principio di diritto, secondo cui il termine "operazioni di polizia" utilizzato nell'articolo 4 va inteso in senso ampio, perché la norma è stata emanata con finalità di tutela dell'ordine pubblico, che può essere garantito "anche attraverso l'estemporanea effettuazione di perquisizioni, durante l'espletamento di altre attività di polizia".
Opinare in questi termini non significa dire che "la polizia giudiziaria possa procedere indiscriminatamente a perquisizione, in quanto l'ambito in cui tale attività può essere effettuata è chiaramente definito dalla norma".

I giudici ritengono legittima la perquisizione perché eseguita in occasione di un controllo stradale predisposto dalla Polizia di Stato. In particolare, l'indagato, una volta fermato, risultava privo di patente di guida e di altri documenti di identità e, a un controllo nella banca dati, risultava gravato da numerosi precedenti di polizia, "cosicché non vi era oggettivamente il tempo di ottenere il decreto di perquisizione dall'autorità giudiziaria per accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi o strumenti di effrazione come richiesto dalla norma".
I magistrati, inoltre, ritengono irrilevante la circostanza che nel corso della perquisizione non siano state rinvenute armi ed esplosivi, in quanto la polizia giudiziaria non poteva di certo ignorare la rilevanza penale di fatti occasionalmente accertati nell'ambito di un controllo, se pur preordinato ad altri scopi.

In riferimento, invece, all'eccezione mossa dalla parte circa l'assenza di un difensore durante lo svolgimento dell'operazione, i giudici sottolineano che non si tratta di presenza necessaria. (cfr Cassazione penale, sentenza 8097/2011).
La perquisizione di cui all'articolo 4, contrariamente a quella prevista dal codice di procedura penale, ex articolo 356, viene effettuata dalla polizia giudiziaria in condizioni oggettive di particolare necessità e urgenza, mentre le attività di cui all'articolo 356 sono tutte finalizzate all'acquisizione di fonti di prova.
L'interpretazione data dai giudici, inoltre, appare rispondente ai dettami dell'articolo 13 della Costituzione, visto che la magistratura interviene sempre a convalidare l'atto di perquisizione e l'interessato può far ricorso agli strumenti di tutela predisposti dal legislatore.

Dalla lettura della sentenza, pertanto, emergono le seguenti considerazioni:
è possibile il sequestro di documentazione contabile, utile all'accertamento di comportamenti evasi/elusivi, anche se la stessa sia stata rinvenuta nell'ambito di attività di controllo indirizzate ad altri scopi
la polizia giudiziaria, nell'espletamento delle propria attività, non può ignorare la rilevanza penale di fatti "occasionalmente accertati"
il difensore non deve necessariamente presiedere alle attività di perquisizione descritte nell'articolo 4, non essendo le stesse preordinate all'acquisizione di fonti di prova ma all'accertamento, con finalità preventiva, di eventuali violazioni di legge.


Fonte: Agenzia Entrate

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