Prevale la ratio della norma (articolo 4 del Dpr 650/1972), che ha inteso esentare dall’imposta di bollo le copie degli atti civili, giudiziali o amministrativi e delle denunce di trasferimento per causa di morte, se destinate a essere allegate alla domanda di voltura catastale.
Lo chiarisce la risoluzione n. 89/E dell’11 dicembre 2013, con la quale l’Agenzia delle Entrate risponde a un quesito posto dall’Archivio notarile.

Il dubbio
L’ufficio centrale degli Archivi notarili ha chiesto alle Entrate se, in seguito alla cessazione dall’esercizio delle funzioni del notaio che ha registrato un atto pubblico, l’Archivio presso cui questo atto è conservato deve applicare l’imposta di bollo alla copia conforme che rilascia per l’allegazione a una richiesta di voltura catastale.

Perché il dubbio se l’articolo 4, comma 5, lettera a), del Dpr 650/1972, prevede – molto chiaramente – che le copie da allegare alla domanda di voltura catastale siano rilasciate “in carta libera”, e, quindi, in esenzione dall’imposta di bollo?
L’incertezza nasce dalle disposizioni dell’Ordinamento del notariato e degli archivi notarili, in base alle quali questi ultimi possono rilasciare copie degli atti conservati “esclusivamente” in forma autentica (articoli 69 e 112, legge 89/1913). Con conseguente applicazione dell’articolo 1, comma 1, della tariffa, prima parte, allegata al Dpr 642/1972, che prevede il pagamento di 16 euro per ogni foglio per gli “Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi”.

L’interpellante, quindi, chiede se il disposto del Dpr 642/1972 e la circostanza che gli archivi notarili possano rilasciare copia degli atti conservati solo in forma autentica facciano venir meno il trattamento di esenzione dall’imposta di bollo previsto per le copie rilasciate per uso voltura catastale.

Il parere dell’Amministrazione fiscale
L’Agenzia delle Entrate risponde che l’espressione “copia in carta libera” utilizzata nell’articolo 4 del Dpr 650/1972 denota la volontà del legislatore di esentare dall’imposta di bollo il rilascio della copia dell’atto notarile, se destinata a essere allegata alla domanda di voltura catastale.
Si tratta quindi di una deroga alla regola generale che prevede l’assoggettamento all’imposta di bollo delle copie dichiarate conformi rilasciate dai notai o altri pubblici ufficiali

In tali casi, comunque, è opportuno che il pubblico ufficiale che rilascia una copia conforme senza assolvimento del Bollo indichi sulla stessa la norma di esenzione o l’uso cui è destinata.


Fonte: Agenzia Entrate

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