Al centro della controversia, che ha richiesto l’intervento dei giudici della Corte Ue, sono due coniugi, il marito cittadino tedesco e la moglie cittadina belga, che risiede in Belgio. Il marito, che percepisce la totalità dei suoi redditi in Germania, non indicava alcun reddito imponibile e alcuna persona a carico in Belgio. Invece, la moglie, dichiarava interessi ipotecari, figli a carico e spese per la custodia dei figli.

La normativa fiscale belga
Sulla base della normativa fiscale belga, la coppia di ricorrenti ha in linea di principio diritto a un supplemento di quota di reddito esente da imposta per i figli a carico. Tuttavia, non ha potuto beneficiarne effettivamente. Difatti, la quota supplementare di reddito che era possibile considerare esente, è stata imputata ai redditi del marito percepiti in Germania, trattandosi dei redditi maggiori della coppia. Tuttavia, tali redditi sono stati dedotti dalla base imponibile, in quanto esenti sulla base della convenzione contro le doppie imposizioni del 1967 stipulata tra Belgio e Germania. In tal modo, nessuna quota di reddito è stata esentata specificamente come supplemento per figli a carico.

Il rinvio alla Corte di giustizia
La questione è stata affrontata in un procedimento giurisdizionale, e nell’ambito dello stesso, il giudice ‘a quo’ ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte UE la seguente questione, chiedendo in sostanza se l’articolo 49 del TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di una normativa fiscale di uno Stato membro che impedisce a una coppia residente in tale Stato, che percepisce redditi sia in tale Stato, sia in altro Stato membro, in cui un membro della coppia è soggetto a tassazione come persona non coniugata per i suoi redditi professionali e non possa ottenere tutte le agevolazioni fiscali collegate alla sua situazione personale e familiare, di beneficiare di una determinata agevolazione fiscale a causa delle sue modalità di imputazione, mentre tale coppia ne avrebbe diritto se i membri della stessa percepissero la totalità o la parte principale dei loro redditi nello Stato membro di residenza.

L’analisi della Corte di giustizia
In base a costante giurisprudenza della Corte UE, in linea generale, compete allo Stato membro di residenza concedere al contribuente tutte le agevolazioni fiscali collegate alla sua situazione personale e familiare, poiché detto Stato membro, salve eccezioni, è in grado di valutare meglio degli altri la capacità contributiva personale di tale contribuente, atteso che quest’ultimo vi ha il centro dei suoi interessi personali ed economici. L’obbligo di prendere in considerazione la situazione personale e familiare grava invece sullo Stato membro di occupazione soltanto qualora il contribuente realizzi la totalità o quasi totalità dei suoi redditi imponibili tramite una attività svolta in tale Stato e qualora non percepisca un reddito significativo nel suo Stato di residenza, in modo che quest’ultimo non sia in grado di accordargli le agevolazioni derivanti dalla presa in considerazione della sua situazione personale e familiare. Tale premessa è necessaria per esaminare la compatibilità con la libertà di stabilimento dell’applicazione della normativa belga alla fattispecie in esame.

L’esame del caso specifico
In tale fattispecie, i coniugi sono stati assoggettati a tassazione congiunta sui loro redditi in Belgio, dove risiedono, posto che i redditi percepiti dal marito in Germania sono esenti, e quest’ultimo è stato assoggettato, sulla base della convenzione del 1967, a tassazione a titolo individuale per i redditi percepiti in Germania, dove presta attività lavorativa.
Sia in Germania, sia in Belgio, si è tenuto conto, almeno in parte, della loro situazione personale e familiare. I ricorrenti hanno subito uno svantaggio come coppia, non avendo beneficiato dell’agevolazione fiscale che deriva dall’applicazione del supplemento di quota di reddito esente da imposta per figlio a carico cui avrebbero avuto diritto se avessero percepito tutti i loro redditi in Belgio o, se i redditi percepiti dalla moglie in Belgio fossero stati superiori a quelli percepiti dal marito in Germania. La normativa di cui si discute prevede di fatto una differenza di trattamento fiscale tra le coppie di cittadini che risiedono in Belgio basata sull’origine e sulla misura dei loro redditi  che potrebbe limitare il loro esercizio delle libertà garantite dal Trattato, tra le quali rientra la libertà di stabilimento.

Sì all’agevolazione fiscale in Germania e no in Belgio
La Corte Ue rileva inoltre che la concessione dell’agevolazione fiscale in Germania non possa compensare la perdita dell’agevolazione fiscale subita in Belgio. Infatti, uno Stato membro non può invocare l’esistenza di una agevolazione concessa unilateralmente da un altro Stato membro, nel quale il marito lavora e percepisce la totalità dei suoi redditi, per sottrarsi agli obblighi ad esso incombenti sulla base del Trattato, in particolare sulla base delle disposizioni previste in materia di libertà di stabilimento.
Inoltre, viene precisato che il mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri non può essere invocata dallo Stato membro di residenza di un contribuente per sottrarsi alla responsabilità che ricade in via di principio su tale Stato, di riconoscere a tale contribuente le deduzioni di tipo personale e familiare che gli competono, a meno che una convenzione non svincoli tale Stato dall’obbligo dal prendere in considerazione da solo la situazione personale e familiare dei contribuenti residenti sul suo territorio e che in parte svolgono la loro attività economica in un altro Stato membro o a meno che tale Stato non rilevi che, anche in assenza di convenzioni, uno o più Stati di occupazione accordano, sui redditi tassati, agevolazioni collegate alla presa in considerazione della situazione personale e familiare dei contribuenti che non risiedono nel loro territorio, ma che vi percepiscono redditi imponibili.

La disciplina convenzionale
Con riferimento al caso di specie, da un lato la Convenzione del 1967 non impone allo Stato membro di occupazione alcun obbligo di prendere in considerazione la situazione personale e familiare dei contribuenti residenti nell’altro Stato membro parte di tale convenzione.
D’altra parte, la normativa fiscale non stabilisce alcuna correlazione tra le agevolazioni fiscali che essa concede ai residenti dello Stato membro in questione e le agevolazioni fiscali di cui possono beneficiare nell’ambito della loro tassazione in un altro Stato membro. I ricorrenti non hanno potuto beneficiare del supplemento di quota di reddito esente da imposta per figlio a carico non perché abbiano goduto di una agevolazione equivalente in Germania, ma solo perchè le modalità di imputazione ne annullano la possibilità di beneficiarne..

Le conclusioni degli eurogiudici
Secondo la Corte UE è contraria al diritto Ue (articolo 49 del TFUE) la normativa fiscale di uno Stato membro che ha come effetto, quello di impedire a una coppia residente in tale Stato e che percepisce redditi sia in tale Stato sia in altro Stato membro, di beneficiare effettivamente di una determinata  agevolazione fiscale a causa delle sue modalità di imputazione, mentre tale coppia ne beneficerebbe se il coniuge che produce redditi maggiori non percepisse la totalità dei suoi redditi in altro Stato membro.


Fonte: Agenzia Entrate

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