La seconda rata dell'IMU 2013 (in scadenza il prossimo 16 dicembre) non è dovuta sui fabbricati "costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita" almeno finché permane la destinazione alla vendita e non vengano locati. L'IMU resta, invece, dovuta fino al 30 giugno 2013, quindi a titolo di prima rata. A stabilirlo è l'art. 2 del D.L. n. 102/2013. La stessa norma dispone anche che, per tali immobili, dal 1° gennaio 2014 l'IMU non è dovuta. Ora, con la Risoluzione n. 11/DF del Dipartimento delle Finanze dell'11 dicembre 2013, viene precisato che per "fabbricati costruiti" devono intendersi anche i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice e sui quali essa procede ad interventi incisivi di recupero (art. 3, comma 1, lett. c), d) ef), D.P.R. n. 380/2001). Pertanto, anche questi ultimi fabbricati sono esenti dall'IMU (seconda rata 2013 e poi a regime dal 1° gennaio 2014), però solo a partire dalla data di ultimazione dei lavori si ristrutturazione.


Fonte: MEF

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