Cala di un punto e mezzo percentuale la misura del tasso di interessi legali che, a partire dal nuovo anno, passa dunque dall’attuale 2,5% all’1 per cento. La modifica è stata stabilita dal decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.292 di venerdì 13.

La variazione ha risvolti anche in ambito fiscale.
Buone notizie, quindi, per chi ha somme da pagare con aggiunta di interessi legali.
È il caso, ad esempio, del ravvedimento operoso, che prevede, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi, la corresponsione della sanzione e degli interessi moratori, calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza dell’adempimento fino al giorno in cui il contribuente regolarizza la propria posizione.
Un esempio sul saldo Imu 2013. Se effettuato il 15 gennaio 2014 (anziché il 16 dicembre 2013, secondo l’ordinaria scadenza), andranno calcolati gli interessi del 2,5% per il periodo dal 17 al 31 dicembre 2013 e dell’1% per i restanti 15 giorni, dall’1 al 15 gennaio 2014.

Si ricorda che la variazione del tasso di interesse non è automatica. Il ministro dell’Economia e delle Finanze ha la facoltà di modificarlo, con decreto da emanarsi non oltre il 15 dicembre, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno (articolo 2, comma 185, legge 662/1996).
Qualora entro tale data non sia fissata la nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top