Entro lunedì 16 dicembre, gli intermediari finanziari (banche, società fiduciarie, eccetera) dovranno versare, mediante il modello F24, l’acconto dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni e altri strumenti finanziari ex articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del Tuir (regime del risparmio amministrato), utilizzando l’apposito codice tributo istituito dalla risoluzione n. 88/E del 9 dicembre.

Il numero da evidenziare nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, è “1140”.
Nel campo “anno di riferimento”, si deve inserire l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
L’importo pagato può essere scomputato, a partire dal 1° gennaio dell’anno prossimo, dai versamenti dovuti per la stessa imposta sostitutiva.

L’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta sul risparmio amministrato (articolo 5, Dlgs 461/1997), è pari al 100% dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi dell’anno in corso, a partire da quest’anno.
A stabilirlo, il decreto legge che ha cancellato la seconda rata dell’Imu 2013 sull’abitazione principale (articolo 2, comma 5 del Dl 133/2013).


Fonte: Agenzia Entrate

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