Nel richiamare l’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 – a mente del quale i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili – la Corte attribuisce alle risultanze delle indagini bancarie un valore probatorio da ricondurre alle presunzioni legali ponendo a carico del contribuente la prova e la precisa giustificazione di ogni singolo movimento bancario e rientrando nei poteri del giudice tributario quello di rideterminare l'imponibile.

Sentenza n. 26741 del 29 novembre 2013 (udienza 9 ottobre 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Crucitti Roberta
Art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 – Indagini bancarie – Presunzioni legali – Giustificazione singolo movimento bancario sul contribuente

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