Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare di risiedere o di lavorare nel comune dove ha acquistato l’immobile, in base alle risultanze anagrafiche, senza che a tal fine possano essere prese in considerazioni situazioni di fatto contrastanti con dette risultanze (cfr per tutte Cassazione 1173/2008). Il principio è dettato in chiara funzione antielusiva, per la considerazione che il beneficio fiscale deve essere ancorato a un dato certo, che certifichi la situazione di fatto enunciata nell’atto di acquisto (cfr da ultimo, Cassazione 1530/2012) e che sia riferito a termini precisi, che consentano, in quanto tali, di valutare il rispetto del termine di decadenza previsto dalla norma agevolativa.

Sentenza n. 25166 dell’8 novembre 2013 (udienza 3 ottobre 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Merone Antonio – Est. Sambito Maria Giovanna C.
Acquisto prima casa – Benefici fiscali – Residenza o attività lavorativa svolta nel Comune dell’immobile – Dimostrazione

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