Ho pagato l'imposta di registro pluriennale considerando solo il canone di locazione indicato nel contratto. Nella base imponibile doveva rientrare anche la somma annua degli oneri accessori?

Oltre al pagamento del canone, la legge prevede una serie di ulteriori adempimenti (cosiddetti oneri accessori) a carico del locatore (articolo 9 della legge 392/1978). In forza di tale articolo l’affittuario è tenuto al pagamento anche delle spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, la base imponibile per i contratti di locazione è costituita dall’ammontare del corrispettivo in denaro pattuito per l’intera durata del contratto (articolo 43, comma 1, del Dpr 131/1986). Proprio la natura di corrispettivo, tratto peculiare del canone, induce a non assimilare a questo le spese sostenute dal conduttore (o anticipate dal locatore poi rimborsato), per usufruire di una serie di servizi, per l’appunto accessori, rispetto al contratto di affitto. Gli oneri accessori al contratto di locazione, qualunque sia la natura degli stessi, non concorrono pertanto alla determinazione della base imponibile del contratto stesso per l'applicazione dell'imposta di registro (risoluzione 251167/1980). Come peraltro attestato anche dall’Avvocatura di Stato con un parere condiviso integralmente dal Ministero delle finanze nei contratti di locazione o di affitto di unità immobiliare i servizi condominiali (che rientrano tra gli oneri accessori) imputati dal locatore al locatario sono semplici movimenti finanziari (rimborsi) e non corrispettivi di prestazioni di servizi imponibili (circolare 9/E del 1992). E’ tuttavia opportuno che le somme riconosciute a favore del locatore a tale titolo non siano conglobate nel canone ma siano evidenziate a parte, esplicitandone la natura di rimborso spese. In caso contrario potrebbe risultare difficile giustificarne la diversa natura rispetto al corrispettivo.


Fonte: Agenzia Entrate

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