Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, una volta che l’Amministrazione ha contestato in modo specifico, anche attraverso presunzioni semplici (Cassazione 9784/2010), i dati emergenti dalle scritture contabili del contribuente evidenziando obiettivi elementi dai quali desumere l’inattendibilità delle scritture e fatture utilizzate dal contribuente, ovvero la inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero la inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, spetta al contribuente (cessionario/committente) che ha portato in detrazione l’Iva fornire la prova contraria che l’apparente cedente/prestatore non è un mero soggetto (fittiziamente) interposto e che l’operazione è stata “realmente” conclusa con esso. Non è, tuttavia, sufficiente a tale scopo la regolarità della documentazione contabile esibita e la mera dimostrazione che la merce sia stata effettivamente consegnata o che sia stato effettivamente versato il corrispettivo, trattandosi di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perché relativa a un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l’estraneità alla frode (cfr Cassazione 9108/2012).

Sentenza n. 16857 del 5 luglio 2013 (udienza 21 maggio 2013)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Cirillo Ettore - Est. Conti Roberto Giovanni
Iva – Fittizietà delle operazioni effettuate – Elementi di prova offerti dall’Amministrazione – Inversione dell’onere della prova

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