Nelle c.d. frodi carosello – fondate sul mancato versamento dell’imposta incassata da società cartiere a seguito di acquisti intracomunitari, o altrimenti esenti, e successive rivendite anche attraverso l’interposizione di una o più società filtro (butTers) – il meccanismo dell’operazione e gli scopi che la stessa si propone (acquisizione di materiali a prezzi più contenuti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, con alterazione a proprio favore del libero mercato), fanno presumere la piena conoscenza della frode e consapevole partecipazione all’accordo simulatorio del beneficiario finale. Ne consegue che, in applicazione del relativo principio sancito dall'art. 17 della direttiva n. 77/388/CEE, l’IVA assolta dal medesimo beneficiario nelle operazioni commerciali con la società filtro non è detraibile ai sensi del DPR n. 633 del 1972, art. 19, anche se le predette operazioni siano state effettivamente compiute e le relative fatture, al pari dell’intera documentazione contabile, sembrino perfettamente regolari (cfr. Cass. n. 867 del 2010).

Sentenza n. 14960 del 14 giugno 2013 (udienza 6 maggio 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore – Est. Meloni Marina
Iva – Operazioni inesistenti – Assenza di versamenti all’erario o di utilità economica – Indetraibilità dell’Iva

0 commenti:

 
Top