La Cassazione civile, sez. lavoro , nell'ordinanza n del  21 giugno 2013, n. 15733 ha stabilito che il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative per infortunio sul lavoro e malattia professionale può essere interrotto dalla proposizione del ricorso giurisdizionale, a far data dal deposito - e non dalla notifica - del ricorso stesso; tale atto tuttavia ha effetto interruttivo solo istantaneo, per cui, se il processo si estingue, il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dal verificarsi dell'evento interruttivo. Nella fattispecie il corso degli eventi del procedimento amministrativo fu costellato da una serie di atti interruttivi: infatti, la domanda amministrativa diretta al riconoscimento della malattia professionale fu proposta dal ricorrente il 21/4/99 e a seguito del rigetto del 6/7/99 fu presentato ricorso amministrativo in data 17/7/99, a fronte del quale l'Inail emise un provvedimento interlocutorio in data 8/9/99; un altro ricorso fu proposto il 29/9/99 per il riesame della domanda, con richiesta di visita medica collegiale, e l'Inail lo respinse con nota del 2/2/2000. Orbene, il ricorrente sostiene, a ragione, che non vi è prova della notifica di quest'ultimo provvedimento a lui sfavorevole e che, comunque, occorre guardare alla data del deposito del ricorso giudiziale (31/1/03) ai fini dell'interruzione della prescrizione e non alla data della notifica, che nel caso concreto fu eseguita il 25/2/2003. In pratica, il termine di 150 giorni di cui all'art. 104 del T.U. n. 1124/65 non risulta mai maturato nella fattispecie in quanto il procedimento amministrativo non risulta essere stato mai definito, neppure con un provvedimento di silenzio-rigetto.

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