Per determinare l'importo su cui applicare la cedolare secca, il totale annuale dei canoni di fitto va decurtato del 15%?

La base imponibile ai fini dell’applicazione della cedolare secca è commisurata al canone di locazione annuo stabilito dalle parti (articolo 3, comma 2 del Dlgs 23/ 2011). A differenza di quanto avviene per l’Irpef (e per le relative addizionali), rileva infatti il 100% di quanto pattuito nel contratto. Non è ammessa alcuna deduzione della base imponibile, né forfetaria, né analitica, in ragione delle spese sostenute dal locatore. Analogamente, è indifferente la tipologia contrattuale adottata (circolare 26/E del 2011). In particolare, il canone non può essere decurtato né dell’abbattimento forfetario del 15% previsto ordinariamente per gli immobili concessi in locazione, né di quello del 25% previsto per i fabbricati siti nei comuni di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, né dell’ulteriore abbattimento del 30% previsto dell’articolo 8 della legge 431/1998. È comunque bene precisare che, dal 2013, la riduzione forfetaria sui canoni locativi, ai fini Irpef, è del 5% e non più del 15%.


Fonte: Agenzia Entrate

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