Un titolare di partita Iva ha pagato a un professionista, a dicembre 2012, l'importo di 800 euro (fattura di 1.000 euro meno 200 di ritenuta d'acconto, poi versata al 16 gennaio 2013). In Unico 2013 dovrà dedurre 800 o 1.000 euro?

Chi corrisponde a residenti nel territorio dello Stato compensi, comunque denominati, per prestazioni di lavoro autonomo deve operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 20% del compenso, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa (articolo 25, comma 1, del Dpr 600/1973). In base ai criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo, regolati dal principio di cassa, è necessario individuare, per comprendere quando sorge l’obbligo e di fatto si può ritenere operata la ritenuta d’acconto, il momento in cui le somme corrisposte al professionista assumono tale qualificazione giuridica. Tale momento è, per il committente, quello in cui effettua il pagamento ovvero quello in cui le somme escono dalla sua disponibilità (circolare 38/E del 2010). D’altronde, anche il professionista “prestatore d’opera” dovrà scomputare la ritenuta subita nel periodo d’imposta in cui concorre a formare il proprio reddito professionale il compenso cui è correlato il prelievo.


Fonte: Agenzia Entrate

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