Una parte generale, che condensa tutte le novità – normative e di elaborazione e applicazione – degli Studi e un allegato, che fornisce, invece, indicazioni specifiche ai fini dell’attività di controllo. È composta così la circolare 23/E del 15 luglio 2013 riguardante i 205 studi di settore relativamente al periodo d’imposta 2012.

Più realistici, dunque, con i nuovi indicatori di normalità e coerenza e con i correttivi per le attività professionali e per i servizi di traslochi. È stata, inoltre, riconosciuta la valenza del fattore territoriale. Con l’approvazione dell’analisi della “territorialità del livello delle quotazioni immobiliari” è possibile, infatti, diversificare le modalità di applicazione degli studi di settore, utilizzando indicatori territoriali individuati in base ai dati forniti dall’Omi (Osservatorio del mercato immobiliare).
In particolare, si è tenuto conto, per il settore commerciale e il conseguente indotto, della presenza di Factory outlet center. Per le attività che si svolgono nelle zone orbitanti intorno a questi centri, sono stati studiati appositi correttivi che considerano l’influenza che questi hanno sul mercato locale.

Cosa c’è di nuovo
Le novità esposte nella circolare riguardano in particolare:
l’evoluzione di 68 studi di settore, già approvati in precedenza, alla luce dell’aggiornamento della “territorialità del livello delle quotazioni immobiliari”
nuovi indicatori di normalità e coerenza, previsti dai decreti ministeriali del 21 e 28 marzo 2013, nonché un correttivo per 4 studi di settore applicabili alle attività professionali e 2 correttivi per quello riguardante il trasporto di merci su strada e i servizi di trasloco
l’aggiornamento della territorialità considerando i Factory outlet center
l’elaborazione di 5 studi di settore su base regionale mediante la metodologia dei “modelli misti”
l’adeguamento degli studi di settore alla realtà economica
la modulistica e l’applicazione software Gerico 2013.
Semplificazioni per chi ha subito il sisma di maggio 2012
Particolare segnalazione è dovuta alla semplificazione fiscale - compresa fra quelle presentate nella conferenza stampa del 3 luglio - contenuta nel documento di prassi, che fornisce un’adeguata risposta alle esigenze relative alle oggettive difficoltà dichiarative dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012. Infatti, non è più obbligatorio presentare il modello degli studi di settore, come riportato nelle relative istruzioni, per i soggetti con residenza o sede operativa in uno dei comuni individuati nel decreto ministeriale 1 giugno 2012 che:
presentano un periodo di non normale svolgimento dell’attività, in ragione della specifica situazione soggettiva
hanno cessato l’attività
si trovano in liquidazione volontaria.
In questi casi, tenuto conto della scarsa significatività dei dati degli studi di settore ai fini del controllo, per gli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo non c’è l’obbligo all’adempimento dichiarativo, bensì un’ulteriore agevolazione che li esclude dall’utilizzo dello strumento presuntivo in fase accertativa.

Evoluzione
Sono 68 gli Studi che si sono “evoluti” – rispetto ai 69 precedentemente in vigore – tenendo conto dell’analisi delle comunicazioni dei dati rilevanti relativi al periodo d’imposta 2010.
L’evoluzione ha riguardato:
12 studi per il settore delle manifatture
24 studi per il settore dei servizi
12 studi per i professionisti
21 studi per il commercio.
Normalità e coerenza
Le integrazioni agli studi di settore approvate nel 2013 riguardano invece:
gli indicatori di coerenza economica basati su anomalie nei dati dichiarati
l’indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali
gli indicatori di coerenza economica per alcuni studi di settore applicabili alle attività di impresa.
Aggiornamento delle analisi delle territorialità
La circolare esplicita chiaramente le innovazioni apportate agli studi di settore a partire dal periodo d’imposta 2012. L’analisi della “Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari”, approvata con il decreto Mef del 28 dicembre 2012, ha consentito l’individuazione di indicatori territoriali con i quali differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore al fine di renderli sempre più aderenti alla realtà economica in cui imprenditori e professionisti si trovano a operare.
A questo proposito, sono stati utilizzati i dati forniti dall’Osservatorio sul mercato immobiliare, riferiti al 2010, che contengono, per ogni comune, il valore minimo e il valore massimo di mercato degli immobili secondo tipologia (abitazioni economiche o di lusso, uffici, negozi, magazzini, laboratori), stato conservativo, zona comunale.

Factory outlet center (Foc)
Con particolare riguardo al settore del commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie e accessori (VM05U), sono state individuate le cosiddette “aree gravitazionali”, cioè le aree di mercato influenzate dalla presenza di Factory outlet center, considerando la distanza in minuti di percorrenza di ogni comune dal Foc più vicino. Per calcolare i tempi di percorrenza sono state utilizzate le più moderne tecnologie informatiche ed elettroniche attraverso tempi calcolati su medie automobilistiche riferite alla rete stradale italiana.
Non sono state considerate le distanze, dal Foc più vicino, percorribili in più di 90 minuti, perché l’analisi delle funzioni dei ricavi ha dimostrato che, oltre tale distanza, la presenza di un grande centro commerciale è irrilevante in termini di concorrenza e per la stima operata dallo studio di settore.

Indicatori di coerenza economica
Per quanto riguarda gli indicatori di coerenza economica, sono stati confermati quelli che erano già in vigore per il 2011. Anzi, con riferimento all’annualità passata, si è provveduto a risolvere alcune criticità applicative che sono state rilevate in corso d’opera, con particolare riferimento alle rimanenze finali e alle esistenze iniziali di magazzino.

Inoltre, il decreto 21 marzo 2013 ha introdotto un indicatore ad hoc che, nel caso in cui fra i dati contabili non sia rappresentato il valore dei beni strumentali, consente di rilevare, appunto, la presenza dei beni strumentali fra i dati strutturali (indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali). Lo scopo è proprio quello di contrastare errori nella compilazione dei dati contabili e strutturali e di favorire comportamenti “virtuosi”.
Sono stati poi introdotti, con lo stesso decreto 2013, dei nuovi indicatori di coerenza economica.
Fra le new entry:
margine per addetto non dipendente (misura il contributo di ciascun addetto non dipendente)
indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti (misura il grado di copertura dei principali costi)
resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo (misura il contributo dei beni strumentali mobili alla creazione di valore).
I modelli “misti”
La circolare 23/E ci informa anche che sono stati inoltre elaborati 5 studi di settore su base regionale, definiti misti. Questa “nomea” gli viene riconosciuta perché, per analizzare le informazioni in base alla componente territoriale (regionale o comunale), utilizzano sia criteri statistici, sia criteri matematici.

Revisione congiunturale e correttivi
Il documento di prassi di oggi fornisce tutte le indicazioni sulle modalità di elaborazione utilizzate per individuare quattro tipi di correttivi diversi per adeguare gli Studi alla nuova situazione dei mercati in seguito alla crisi economica che il Paese attraversa. Sono così distinti:
modifica del funzionamento dell’indicatore di normalità economica “durata delle scorte”
correttivi specifici per la crisi
correttivi congiunturali di settore
correttivi congiunturali individuali.
Questi correttivi, e in particolare gli ultimi tre, sono specifici per coloro che, nella verifica della “congruità” presentano il valore ricavo/compenso inferiore al valore di riferimento dello Studio.
Per il settore trasporti, ad esempio, la specificità dei correttivi crisi tiene conto dei notevoli e fluttuanti costi di carburante.

Inapplicabilità e retroattività
Gli studi di settore non si applicano:
alle società cooperative, alle società consortili e ai consorzi che operano esclusivamente a favore di imprese socie o associate
alle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore di loro stessi e che non seguono le ordinarie regole di mercato.
Oltre a fornire chiarimenti in merito ai correttivi anti-crisi, la circolare mette bene in evidenza la centralità e l’importanza del contraddittorio in relazione all’attività di accertamento. Infatti, il confronto diretto con il contribuente è sicuramente fonte di informazioni più dettagliate e particolari, soprattutto con riguardo alle difficoltà riscontrate durante l’attività che non sono rilevate nei risultati dello Studio applicato.
La retroattività degli studi di settore evoluti è consentita a tutela del contribuente, proprio perché la tecnica delle modalità di applicazione risulta essere più “affinata”, quindi migliore, rispetto al passato.

Modulistica e software
Infine, la circolare 23/E pubblicata oggi segnala anche le modifiche che sono state apportate alla modulistica degli studi di settore e al software Gerico proprio per recepire le più recenti innovazioni.


Fonte: Agenzia Entrate

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