Ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione non è irrilevante la scelta della modalità di registrazione (meccanografica o cartacea) dei dati, in quanto la scelta della registrazione meccanografica prevede sempre e comunque la trascrizione su supporto cartaceo, mentre la parificazione degli effetti della registrazione meccanografica non trascritta a quelli della registrazione cartacea è espressamente limitata nel tempo.
Questo è quanto ha deciso la Corte di cassazione con l’ordinanza 15061 del 17 giugno.

La vicenda
Il fatto trae origine dall’accoglimento parziale del ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate in appello alla sentenza di prime cure, con la quale veniva deciso l’annullamento in toto di alcuni avvisi di accertamento relativi all’Iva e sanzioni, per due periodi di imposta.
La Ctr di Bari, sede distaccata di Foggia, aveva solamente riconosciuto la legittimità delle pretese dell’Amministrazione finanziaria ricorrente in merito alla tardiva fatturazione di operazioni imponibili da parte del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate, per far valere nella sua interezza e non soltanto parzialmente la pretesa impositiva, ricorre per la cassazione della sentenza di secondo grado, argomentando l’impugnazione su tre punti.

Con la prima motivazione, l’Amministrazione denuncia la violazione dell’articolo 112 del codice di procedura civile perché l’organo giudicante non si era pronunciato su tutti i motivi di censura formulati in sede di appello avverso la sentenza di primo grado.
Al riguardo, la Corte di cassazione, con l’ordinanza in esame, tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale del Collegio, ha chiarito “che costituisce una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all’art.112 c.p.c. (Cass.n.375/05, n.12721/04, n.9159/02), l’omesso esame di specifiche eccezioni fatta valere dalla parte e rilevanti agli effetti della definizione del giudizio, che va fatto valere, come nel caso, ai sensi dell’art.360. n.4 c.p.c.”.

In particolare, i giudici di merito di rango superiore, nell’emanazione della sentenza, avevano tenuto conto soltanto delle questioni riguardanti un solo periodo di imposta, segnatamente all’omessa contabilizzazione, da parte del contribuente, di ricavi percepiti per quella annualità, tralasciando, erroneamente, secondo quanto chiarito dai giudici di legittimità, quanto richiesto in sede di ricorso dall’Amministrazione finanziaria per l’anno di imposta successivo.
In tale periodo - aveva evidenziato l’Agenzia - era stata compiuta, dal contribuente, la tardiva fatturazione di operazioni imponibili e, di conseguenza, la liquidazione dell’Iva era avvenuta trimestralmente anziché mensilmente, come l’ordinamento tributario prevede.

In merito al secondo motivo relativo alla regolarità della tenuta della documentazione, la Corte ricorda che l’articolo 7, comma 4-ter, del Dl n. 357/1994, nella versione anteriore alla riforma introdotta dalla legge 342/2000, prevede che “a tutti gli effetti di legge la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativa all’esercizio corrente, quando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”.
Dunque, alla luce di ciò, si può affermare che la regola per la corretta tenuta delle scritture contabili è che deve avvenire su appositi registri cartacei.

Detta affermazione non vuol intendere affatto che non sia valida la tenuta delle scritture contabili sui più moderni supporti informatici; in tal caso, la Corte di cassazione tiene a sottolineare però l’importanza del fattore temporale.
Più precisamente, si legge nell’ordinanza, la tenuta della contabilità su “sistemi meccanografici” va considerata, a tutti gli effetti di legge, regolare anche se non trascritta su supporti cartacei, solo e limitatamente per i dati relativi all’esercizio corrente e, in caso di controllo da parte dell’organo all’uopo preposto, questi debbono essere aggiornati e immediatamente stampabili.

Dunque, ricapitolando, secondo il principio espresso dalla Corte suprema, la scelta della registrazione delle scritture contabili può ricadere anche sull’utilizzo di ausili informatici o meccanografici, ma i dati debbono essere stampati su supporto cartaceo.
Per quanto riguarda il caso di specie, nel quale è stato contestato per una annualità l’omessa contabilizzazione dei ricavi, essendo trascorsi più di dieci anni dalla contestazione, avendo chiarito la Cassazione che i dati contabili debbono essere immediatamente stampabili a richiesta degli uffici finanziari, il Collegio ha negato il diritto alla detrazione delle spese sostenute dal contribuente, non essendo neppure necessaria, per palese ovvietà, una previsione normativa che escluda tale diritto in relazione ai dati contabili emergenti da registri la cui tenuta risulta essere palesemente irregolare (cfr Cassazione, sentenze n. 22851/2010 e 22246/2011).

Per quanto concerne il terzo punto del ricorso, la Corte di cassazione accoglie quanto già deciso dalla Ctr di Bari che aveva dichiarato non punibile la liquidazione trimestrale dell’Iva, anziché mensile, perché trattasi di irregolarità di natura prettamente formale e, secondo l’articolo 6, comma 5-bis, della legge n. 472/1997, sono punibili solamente “le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo”.


Fonte: Agenzia Entrate

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