Elude il fisco il professionista che dà in outsourcing i servizi, a costi superiori rispetto a quelli che avrebbe sostenuto con l’impiego di personale interno, avvalendosi dell’interposizione di una società di cui è socio di maggioranza, i cui dipendenti erano già suoi collaboratori, che ha sede negli stessi locali dello studio professionale e che usufruisce di specifiche agevolazioni fiscali.
Infatti, la sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare la sostanziale e non giustificata contrazione della base imponibile dimostra l’elusione del comportamento del contribuente, sulla base del principio generale dell’abuso del diritto che il legislatore ha codificato nelle disposizioni antielusive del Dpr 600/1973.
Questi i principi espressi dalla Corte di cassazione con la sentenza 16859 del 05 luglio.

Il fatto
La pronuncia in commento trae origine dall’impugnazione di un avviso di rettifica da parte di notaio.
L’atto impositivo era stato emesso dall’ufficio finanziario sulla scorta di un processo verbale di constatazione notificato dalla Guardia di Finanza, per il recupero a tassazione di costi fiscalmente dedotti dal contribuente.
Nell’atto de qua i militari contestavano al professionista una condotta elusiva, poiché egli aveva esternalizzato alcuni servizi, a prezzi maggiori rispetto a quelli sostenuti in insourcing.
Per fare questo il professionista si era avvalso di una società di capitali, a cui fatturava le prestazioni.
Dai controlli dei verificatori era emerso che detta società era detenuta al 90% dal professionista, aveva la sede legale presso i medesimi locali dello studio, concessi in comodato gratuito, aveva alle proprie dipendenze personale già impiegato in precedenza presso il notaio, a prezzi inferiori, e godeva delle agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno.
Il ricorso, accolto in sede di prime cure, trovava accoglimento davanti ai giudici regionali e, a seguito del ricorso della soccombente Agenzia delle Entrate, approdava una prima volta in Cassazione.
I giudici di legittimità accoglievano il ricorso dell’ufficio finanziario, cassando con rinvio la sentenza impugnata, censurando la parte in cui i giudici della Commissione Tributaria Regionale avevano affermato che “il comportamento manifestamente antieconomico del contribuente lavoratore autonomo non era suscettibile di valutazione, ai fini dell’accertamento tributario, in ossequio al principio di libertà d’impresa sancito dall’art. 41 Cost.”.
Il giudizio si instaurava presso una diversa sezione della Ctr e anche in questa sede i giudici del rinvio confermavano la legittimità dell’avviso di rettifica.
L’adita Corte dichiarava legittimo il disconoscimento fiscale dei maggiori costi sostenuti dal professionista, determinati quale differenza tra i costi sostenuti negli anni precedenti per remunerare il personale occupato nell’erogazione dei servizi e quelli corrisposti alla interposta società, che li prestava (maggiorati) per il tramite dei medesimi collaboratori.
Avverso tale sentenza proponeva nuovamente ricorso per cassazione il notaio lamentando, tra l’altro, che il conferimento a una società esterna di determinati servizi era un’attività assolutamente lecita, non riconducibile ad una fattispecie elusiva ex articolo 37-bis del Dpr 600/1973.
A parere del ricorrente, inoltre, i giudici di secondo grado avevano omesso di verificare l’assenza di valide ragioni economiche, presupposto necessario al fine della contestazione di elusività.
L’Agenzia delle Entrate proponeva controricorso, deducendo che la Ctr aveva ben valutato l’antieconomicità del comportamento del professionista, determinando il valore più razionale ed economico per il professionista, correlato alla prestazione dei servizi da parte di personale dipendente direttamente retribuito.
L’ufficio finanziario evidenziava, altresì, che l’elusione costituisce fattispecie più ampia di quella disciplinata dall’articolo 37-bis.
Accogliendo parzialmente i motivi dell’ufficio, i giudici cassavano la sentenza di secondo grado, rinviando il giudizio a sezione ancora diversa della Commissione tributaria regionale.

La pronuncia
Nella prima fase del procedimento, la Corte di cassazione aveva statuito la legittimità dell’avviso di rettifica emesso dall’ufficio finanziario, quale atto adeguatamente motivato a dimostrare l’elusività della condotta del professionista.
Questi, attraverso l’interposizione reale di una sua società, peraltro dotata di strutture umane e strumentali che lui stesso aveva fornito, aveva determinato un irrazionale aumento del costo sostenuto per i servizi esternalizzati e, di conseguenza, aveva goduto di un ingiustificato abbattimento del reddito imponibile.
In tale sede i giudici di legittimità avevano fissato un importante principio di diritto, sostenendo che il comportamento antieconomico del contribuente-lavoratore autonomo, pur nel rispetto del principio della libertà d’impresa costituzionalmente garantito, è suscettibile di valutazione ai fini dell’accertamento tributario.
Infatti, il contribuente, “benché libero di organizzare la propria attività in maniera antieconomica era tenuto, in caso di attenuazione dell’obbligo di contribuire alla spesa pubblica, a dare conto di tale anomala scelta”.

In ottemperanza a tale principio, i comportamenti che contrastano con le regole del buon senso e del fare comune, uniti alla mancanza di una giustificazione razionale, diversa dalla mera ed elusiva ricerca di un risparmio d’imposta, costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti idonei a legittimare il recupero a tassazione dei correlati costi.
In tema di imposte sui redditi “in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia”, quale la scelta di pagare un prezzo maggiore (corrisposto a una società che pagava i suoi ex dipendenti) rispetto a quello supportato in precedenza affidando il servizio a collaboratori diretti, “che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l’accertamento ai del D.P.R: 600/1973, art. 39, co. 1, lett. d)”.

I giudici della Suprema corte hanno ribadito che la presenza di precisi e documentati indizi, che nel caso di specie riguardano un ingiustificato sostenimento di maggiori costi da parte di un professionista, che questi non avrebbe sostenuto se avesse continuato ad avvalersi di personale interno, unitamente alla natura del soggetto interposto, costituito da una società di cui lui era l’effettivo beneficial owner e che usufruiva di specifiche agevolazioni fiscali, dimostrano in maniera univoca “l’elusione del comportamento del contribuente, sulla base di un principio generale, quello dell’abuso del diritto, formalizzato nell’art. 37-bis del D.P.R: 600/1973”.


Fonte: Agenzia Entrate

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