Con il provvedimento pubblicato in data odierna l’Agenzia delle Entrate definisce l’ambito operativo e le modalità di applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie, introdotta nel nostro ordinamento con la legge di stabilità 2013, e attuata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 febbraio scorso (poi modificato il 18 marzo).

L’atto in primo luogo individua i responsabili del versamento dell’imposta: tra essi sono ricomprese le banche e le imprese di investimento (anche non residenti nel territorio dello Stato) nonché, a determinate condizioni, i soggetti abilitati a prestare servizi di gestione collettiva del risparmio, le società fiduciarie e i notai.

A tal riguardo, precisa l’Amministrazione finanziaria, gli intermediari residenti in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti, sono sempre considerati acquirenti o controparti finali (quindi non solo responsabili), con conseguente obbligo di presentare la dichirazione e di versare l’imposta (articolo 19, comma 4, terzo periodo del Decreto). Tale presunzione potrà essere superata assumendo determinati oneri e adempimenti (specificati nel provvedimento) tra cui rientra, in particolare, il possesso di una stabile organizzazione in Italia.

L’imposta dovrà essere versata tramite F24. È stato però predisposto un diverso canale (bonifico) e un diverso iter (dettagliatamente illustrato nel provvedimento) per i soggetti non residenti, privi di un conto corrente in Italia, che non hanno possibilità di utilizzare il predetto modello. I soggetti responsabili del versamento dell'imposta dovranno quindi registrare, per ciascuna operazione, entro il termine di versamento dell'imposta, le informazioni indicate in un apposito prospetto analitico.

Con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia verrà approvato il modello di dichiarazione, da presentare esclusivamente in via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno.
I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia e che non hanno nominato un rappresentante fiscale, in alternativa all'invio telematico, avranno la possibilità di presentare la stessa anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando la raccomandata o altro mezzo equivalente.

Il documento direttoriale detta quindi alcune disposizioni sia in ordine ai rimborsi delle eccedenze di versamento dell'imposta che emergono dalla dichiarazione che relativamente ai rimborsi derivanti dall'applicazione della presunzione prevista dal citato articolo 19, nei casi in cui la medesima operazione sia stata assoggettata all'imposta più di una volta. La richiesta andrà effettuata attraverso la dichiarazione o, qualora non sussista obbligo di presentare la stessa, mediante domanda di rimborso da inviare tramite posta elettronica al Centro Operativo di Pescara.

In ultimo, il provvedimento prescrive alcune regole per i soggetti che si avvalgono di una Società di gestione accentrata (articolo 80 del Testo unico della Finanza). Per il versamento dell'imposta e per gli obblighi dichiarativi, bisognerà inviare alla medesima, secondo precisi termini, le informazioni utilizzate per il calcolo dell'imposta, indicate nel prospetto di sintesi allegato al provvedimento, necessarie per il versamento e per l'adempimento dei relativi obblighi dichiarativi e la relativa provvista.

La Società di gestione accentrata dovrà poi, entro la fine del mese successivo al termine previsto per il versamento, rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate le informazioni contenute nei prospetti di sintesi inviati dai deleganti segnalando le ipotesi di insufficiente provvista ricevuta rispetto all'imposta dovuta come indicata nel prospetto di sintesi. I soggetti deleganti, è specificato, resteranno, comunque, responsabili del corretto assolvimento dell'imposta e degli obblighi strumentali.


Fonte: Agenzia Entrate

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