Domanda
Il parere dei Revisori dei Conti previsto nel nuovo testo dell'art. 239, comma 2, lett. b), punto 6), del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 riguarda solo le transazioni da approvare in Consiglio Comunale (ad esempio quelle successive ad una sentenza esecutiva o che prevedono una rateizzazione triennale) oppure anche quelle di competenza della Giunta o dei Dirigenti (ad esempio in materia di risarcimenti per danni causati da buche stradali)? Sarebbe interessante sapere se vi sono già pareri della Corte dei Conti al riguardo.

Risposta
Con la modifica dell'art. 239, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 apportata dall'art. 3, lett. f), D.L. 10-10-2012, n. 174 (convertito con L. 07-12-2012, n. 213), le funzioni principali del Revisore dei conti vengono ampliate.

Il decreto di riordino degli Enti locali riscrive completamente la lettera b) del comma 2, dell'art. 239 ed estende l'ambito di espressione dei pareri, senza distinguere se in merito alle competenze consiliari, di giunta o dirigenziali.

Per quanto concerne le modalità con le quali il Revisore deve rilasciare i pareri, la norma lascia al potere regolamentare degli Enti la scelta di scegliere i tempi ed i modi, mentre le materie sono obbligatoriamente fissate dalla legge.

L'organo di revisione deve esprimersi con un parere su una serie di materie, tra cui, appunto, le transazioni a cui l'Ente intende aderire.

In tema di responsabilità il decreto introduce all'art. 248, D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, il comma 5-bis attribuendo specifiche sanzioni all'organo di revisione.

Come per gli amministratori (art. 248, comma 5) anche per i Revisori sono previste sanzioni sia di carattere amministrativo che pecuniario.

Il Revisore può essere chiamato in causa dalla Corte dei Conti qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, vengano accertati gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività, oppure venga accertata una ritardata o mancata comunicazione delle informazioni.


Fonte: IPSOA

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