La fattispecie e la questione pregiudiziale
La domanda di pronuncia pregiudiziale in questione verte sull’interpretazione del diritto comunitario in relazione a un regime nazionale che limiti gli interessi concessi in occasione della restituzione di una tassa riscossa in violazione del diritto comunitario, esclusivamente a quelli decorrenti dal giorno successivo alla data di domanda di restituzione della tassa.

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone una contribuente rumena all’amministrazione finanziaria rumena, in merito al versamento degli interessi in occasione della restituzione di una tassa riscossa in violazione del diritto comunitario.
Tale contribuente ha acquistato un’autovettura immatricolata in Germania; al fine di immatricolarla in Romania, essa ha versato la tassa sull’inquinamento prevista dall’apposita disciplina fiscale rumena. Successivamente, la contribuente ha instaurato un contenzioso dinanzi alla competente autorità giurisdizionale per di ottenere la restituzione dell’importo versato a titolo di tassa sull’inquinamento oltre al pagamento degli interessi legali a far data dal suo versamento. Detta richiesta veniva respinta sulla base del fatto che le somme dovute a titolo di interessi, secondo quanto previsto dalla disciplina interna, sono concesse soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda di restituzione.
Il giudice adito, rilevando una presunta difformità tra regola di diritto interno e principi di equivalenza, effettività e  proporzionalità della tassazione, sollevava dinanzi alla Corte Ue la seguente questione pregiudiziale:
se si possa ritenere che il diritto comunitario debba essere interpretato nel senso che osta a un regime nazionale che limita gli interessi concessi in occasione della restituzione di una tassa riscossa in violazione del diritto comunitario, a quelli decorrenti dal giorno successivo alla data della domanda di restituzione di tale tassa.  

Le valutazioni della Corte  
La Corte ha già precisato che il diritto comunitario osta a una tassa che ha l’effetto di dissuadere l’importazione e l’immissione in circolazione in Romania di autoveicoli acquistati in altri Stati membri. Il diritto di ottenere il rimborso delle imposte riscosse da uno Stato membro in violazione del diritto comunitario rappresenta una conseguenza dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni comunitarie che vietano tali imposte; ne consegue che lo Stato membro è tenuto, in linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto comunitario.
Laddove uno Stato membro abbia prelevato tributi in violazione della normativa comunitaria, i contribuenti hanno diritto al rimborso non solo del tributo indebitamente riscosso, ma anche degli importi pagati allo Stato o da esso trattenuti in rapporto diretto con il tributo.
Il rimborso comprende anche le perdite derivanti dalla indisponibilità di somme di denaro a seguito della esigibilità anticipata del tributo e pertanto delle somme dovute a titolo di interessi.
La Corte rileva che spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti in presenza dei quali gli interessi devono essere corrisposti, con particolare riferimento alla aliquota degli interessi stessi e le loro modalità di calcolo. Tali requisiti devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività, e non devono essere concepiti in modo da rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario.
Con particolare riferimento al principio di effettività, lo stesso impone che nel caso di una tassa riscossa da uno Stato membro in violazione del diritto comunitario le regole nazionali che riguardano il calcolo degli interessi eventualmente dovuti non finiscano per privare il contribuente di un rimborso adeguato al danno che consegue alla perdita dovuta all’indebito versamento della tassa.
Nel caso di specie, un regime che limiti gli interessi a quelli che decorrono dal giorno successivo alla data della domanda di restituzione dell’imposta indebitamente riscossa, non corrisponde a tale criterio.
Difatti, detta perdita dipende dalla durata della indisponibilità della somma indebitamente versata in violazione del diritto comunitario e si verifica nel periodo che intercorre tra la data di indebito pagamento della tassa e la data di restituzione della stessa.

Conclusioni
Tutto ciò premesso, la Corte perviene alla conclusione che il diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che esso è contrario a un regime nazionale che limita gli interessi concessi in occasione della restituzione di una tassa riscossa in violazione del diritto comunitario a quelli che decorrono dal giorno successivo alla data della domanda di restituzione di tale tassa.

Fonte: causa C565/11

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