Il socio di società in nome collettivo che cede la sua quota risponde nei confronti dei terzi delle obbligazioni sociali sorte sino al momento in cui la cessione non sia stata registrata presso il registro delle imprese o fino al momento anteriore in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione. L'indicata pubblicità costituisce, dunque, fatto impeditivo di una responsabilità, altrimenti normale, sicché essa deve essere allegata e provata dal socio che opponga la cessione delle quote al fine di escludere la propria responsabilità per le obbligazioni sociali (Cass. n. 22215/2005). Orientamento di recente ribadito da questa Corte, con sentenza n. 20447/2011, secondo cui la perdita della qualità di socio nella società di persone (in conseguenza di recesso, esclusione, cessione della partecipazione) integrando modificazione dell'atto costitutivo della società, è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese a pena di inopponibilità ai terzi, a meno che si provi che questi ne fossero a conoscenza. Il regime di cui agli artt. 2290 e 2300 c.c., in forza del quale il socio di una società in nome collettivo che ceda la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della medesima, è di generale applicazione, non riscontrandosi alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale con esclusione di quelle che trovano la loro fonte nella legge, quale, nella specie, l'obbligazione di versamento dell'Iva (cfr. Cass. n. 2215/2006; id. n. 2284/2001; id. sez. lav. n. 8649/2010 - con riferimento all'obbligo di fonte legale relativo al versamento di contributi previdenziali).

Sentenza n. 6230 del 13 marzo 2013 (udienza 17 gennaio 2013)
Cassazione civile, sezione V –  Pres. Merone Antonio – Est. Crucitti Roberta
Redditi di partecipazione – Società di persone – Obbligazioni del socio recedente – Iscrizione nel registro delle imprese – Efficacia costitutiva

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