L'Agenzia delle entrate continua a fornire i propri chiarimenti in merito alla nuova disciplina delle società di comodo. La circolare n. 3/E del 2013 ha affrontato le principali questioni interpretative che si erano poste in merito all'elevazione al 38% dell'aliquota IRES applicata da tali societa' in UNICO 2013. Sono state affrontate le problematiche riguardanti il calcolo della maggiorazione, anche in caso di opzione per il regime della trasparenza o per quello del consolidato fiscale.
L’Agenzia delle entrate ha fornito i propri chiarimenti in merito alla maggiorazione dell’aliquota IRES per le società di comodo nella circolare n. 3/E del 2013 (1), nella quale è stato confermato che la stessa riguarda soltanto le società di capitali (s.p.a., s.r.l. e s.a.p.a.) e le società ed enti non residenti con stabile organizzazione in Italia. Sono, invece, escluse le società di persone. Si ricorda che l’aliquota dell’IRES è stata elevata, per le società non operative, dal 27,5 al 38%, analogamente a quanto previsto, dallo stesso D.L. n. 138/2011, per i soggetti che operano nel settore petrolifero, del gas, dell’energia elettrica e di quelle alternative (per i quali l’addizionale è stata, appunto, aumentata dal 6,5 al 10,5%). Mentre, però, la maggiorazione della «Robin tax» è prevista per un solo triennio, quella in esame è stabilita a regime. Non è stato, invece, modificato il regime IVA e IRAP delle società di comodo.
La finalità perseguita appare quella di assoggettare ad imposizione gli utili societari con un’aliquota paragonabile a quelle dell’IRPEF applicate sugli scaglioni di reddito più elevati, in modo tale da equiparare la tassazione gravante sulla società a quella che avrebbe colpito i soci in caso di diretta intestazione dei beni fruttiferi in capo agli stessi . Ciò fa, però, sorgere un problema di coordinamento con la parziale tassazione dei dividendi in capo ai soci, giustificata proprio dal differenziale tra l’aliquota IRES e quelle IRPEF: l’aumento dell’aliquota IRES dovrebbe, pertanto, comportare la modifica della misura della detta tassazione dell’utile in capo ai soci, onde evitare una duplicazione impositiva.
In seguito alla riduzione dal 33 al 27,5% dell’aliquota IRES disposta dalla legge Finanziaria per il 2008, è stata, infatti, prevista la contestuale revisione del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, sul presupposto dell’invarianza del prelievo complessivo che grava sulla società e sul socio. Il D.M. 2 aprile 2008 ha, di conseguenza, fissato al 49,72% la nuova misura di imponibilità degli utili e proventi equiparati prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (nonché delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni).


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top