In tema di Irap, l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale costituisce, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, costituiscono il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni. Alla stregua  di  tali consolidali principi l'impiego non occasionale di lavoro altrui deve ritenersi di per sè integrativo del requisito dell'autonoma organizzazione.

Sentenza n. 8961 del 12 aprile 2013 (udienza 21 febbraio 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. MeroneAntonio – Est. Chindemi Giulia
Irap – Lavoro autonomo – Requisito della autonoma organizzazione – Impiego non occasionale di lavoro altrui – Soggezione al tributo

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