Domanda
A fronte della Legge Fornero, nei contratti a tempo determinato le sostituzioni per maternità rientrano nel computo dei 36 mesi?

Risposta
La L. n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) ha apportato alcune modifiche alla disciplina dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 1, commi da 9 a 13, della L. n. 92/2012).

Quanto al termine di durata massima di 36 mesi dei rapporti a tempo determinato conclusi tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro, comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, termine previsto dall'art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 368/2001, la Riforma Fornero ha previsto che, ai fini del computo del periodo massimo di 36 mesi, si tiene altresì conto degli eventuali periodi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Dal momento che nulla è previsto, neanche a seguito della Riforma Fornero, con specifico riferimento ai contratti a termine stipulati per sostituzione di dipendenti assenti per maternità, pare doversi ritenere che, ai fini del computo del periodo di 36 mesi, si debba tener conto anche di tali contratti.


Fonte: IPSOA

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