La pronuncia della Corte di giustizia origina da una lettera di diffida, inviata dalla Commissione europea allo Stato irlandese, con cui si eccepiva che le norme nazionali fossero in contrasto con il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, e, specificamente, con gli articoli 9 e 11 della direttiva Iva, poiché consentivano di includere persone non imponibili in un gruppo Iva.

La posizione della Commissione europea
Secondo la Commissione, infatti, l’articolo 11 della direttiva Iva doveva essere interpretato nel senso da non consentire la possibilità di tale inserimento, dovendo il gruppo essere composto da soli soggetti Iva.
A mente dell’art. 11 citato, infatti, «… ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. Uno Stato membro che esercita l’opzione prevista al primo comma, può adottare le misure necessarie a prevenire l’elusione o l’evasione fiscale mediante l’esercizio di tale disposizione».
Di contrario avviso si mostrava l’Irlanda, che, invece, riteneva la propria legislazione interna conforme al sistema comune Iva: pertanto, seguiva una risposta negativa alla diffida.
La Commissione inoltrava, allora, allo Stato irlandese un parere motivato e, poiché l’Irlanda aveva mantenuto ferma la propria posizione, l’esecutivo comunitario riteneva di proporre ricorso alla Corte di giustizia.

Le motivazioni della pronuncia
La Corte di giustizia parte da un'analisi letterale della normativa di riferimento. In argomento, l’articolo 11 della direttiva Iva prevede la possibilità di considerare più persone come un unico soggetto passivo Iva qualora sussistano, in sostanza, due requisiti:
che esse siano stabilite nel territorio di uno stesso Stato membro;
che, pur essendo indipendenti dal punto di vista giuridico, esse siano strettamente vincolate sul piano finanziario, economico ed organizzativo.
La formulazione di tale norma non reca alcuna distinzione tra soggetti imponibili o meno: pertanto, non possono essere esclusi dal gruppo i soggetti non imponibili, come, invece, prevedeva la formulazione della previgente direttiva 67/228/CE del Consiglio, dell’11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, che riguardava la struttura e le modalità di applicazione del sistema comune Iva.
Gli eurogiudici, disconosciuta, quindi, la validità delle eccezioni della Commissione, inerenti la lettera della legge, passano a vagliare se, comunque, dal contesto normativo e giurisprudenziale, possa reperirsi qualche argomento a sostegno dell’esclusione delle persone non imponibili dal gruppo Iva.
Ebbene, nessun indizio in tal senso, anche alla luce dell’assetto sistematico della direttiva Iva, si rinviene dall’analisi posta in essere dalla Corte di giustizia, sulla base delle eccezioni avanzate dalla Commissione europea.
Infatti, non resiste al vaglio degli eurogiudici nemmeno l'argomento che nota la “vicinanza” degli articoli 9, che descrive il soggetto passivo Iva, e 11 della direttiva de qua, che riguarda, come visto, il gruppo Iva, per escludere il coinvolgimento nel gruppo del soggetto non imponibile.
Di contro, il legislatore dell’Unione sembra consentire agli Stati membri di non collegare sistematicamente la qualità di soggetto passivo alla nozione di indipendenza puramente giuridica, anche per esigenze di semplificazione amministrativa o per evitare determinati abusi.
In questo senso, la Corte di giustizia si mostra d’accordo con quanto paventato dall’Irlanda, nel senso che – nel perseguimento delle dette esigenze – il coinvolgimento di soggetti non imponibili in un gruppo Iva possa talvolta essere addirittura indispensabile.

Le conclusioni degli eurogiudici
La Corte di giustizia dell’Unione europea, pertanto, ha respinto il ricorso della Commissione, la quale riteneva che l’articolo 11 della direttiva Iva (n. 2006/112/CE) dovesse essere interpretato nel senso che soggetti non imponibili non potessero essere inclusi in un gruppo Iva. Con la pronuncia del 9 aprile 2013, i giudici comunitari hanno stabilito la conformità della legislazione fiscale irlandese al diritto comunitario.


Fonte: sentenza Corte Ue, 9 aprile 2013, causa C-85/2011

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