Nel limite di 2.840,51 euro per avere diritto alla detrazione per il coniuge a carico, va incluso anche il reddito da locazione a libero mercato tassato ordinariamente?

L’articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986) dispone che i familiari, per essere considerati a carico, non devono avere un reddito personale complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. I canoni derivanti da contratto di locazione sono ricompresi, per espressa previsione di legge (articolo 6 del Tuir), nel calcolo del reddito complessivo (redditi fondiari). E’ pertanto pacifico come il reddito da locazione a libero mercato, tassato ordinariamente, rilevi ai fini del limite di 2.840,51 euro fissato dalla norma per essere considerati familiari fiscalmente a carico.
Il legislatore, peraltro, ai fini dell’importo limite da non superare per usufruire della detrazione in oggetto, fa rientrare anche i canoni di locazione tassati con la cedolare secca (articolo 3, comma 7 del Dlgs 23/2011).


Fonte: Agenzia Entrate

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