Domanda
La centrale unica di committenza in vigore dal 01-04-2013 per i Comuni non superiori ai 5.000 abitanti, lascia inalterata la possibilità di ricorrere - per il singolo Comune - alle disposizioni di cui all'art. 125 del Codice dei Contratti in tema di lavori e forniture di beni e servizi in economia? Oppure, anche per i lavori, beni e servizi di importo inferiore ai 40.000 Euro è obbligatorio ricorrere alla centrale unica di committenza?

Risposta
L'art. 33, comma 3-bis, D.Lgs. 12-04-2006, n. 163 stabilisce che "I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'art. 32, D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento...".

E' evidente che la centrale di committenza o il consorzio si sostituiscono al singolo comune nell'espletamento di tutte le gare e, quindi, anche di quelle informali relative alle procedure in economia di cui all'art. 125, D.Lgs. 12-04-2006, n. 163. Infatti, non può ritenersi autorizzata una lettura limitativa della norma, là dove stabilisce che i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti "affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture", utilizzando l'espressione più ampia.

Inoltre, l'accentramento nelle mani della centrale di committenza o di un consorzio consente - in generale - un risparmio di spesa e la possibilità di ottenere prezzi più convenienti per la P.A., trattando la centrale per una pluralità di enti.


Fonte: IPSOA

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