I commi 1 e 2 dell' art. 63, disp. att. cod. civ., introdotti dalla Riforma del condominio, contemplano un' azione surrogatoria, di carattere derivativo e secondario, attribuita al terzo creditore nei confronti del condomino moroso, nonché un distinto obbligo sussidiario di garanzia del condomino solvente in proporzione alla quota del moroso.
L’art. 1129, comma 9, cod. civ., introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, contenente “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, obbliga l’amministratore ad «agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale sia compreso il credito esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall’assemblea». Questa nuova disposizione duplica, sotto il profilo dell’obbligo dell’amministratore, quanto il già esistente art. 1130, n. 3) cod. civ. continua a prescrivere sotto il diverso profilo delle attribuzioni dell’amministratore, stabilendo che questi deve «riscuotere i contributied erogare le spese occorrenti per la manutenzioneordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni».
L’amministratore, per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, può agire ai sensi dell’art. 63, comma 1, disp. att. cod. civ., mediante domanda di decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, senza bisogno di autorizzazione assembleare; deve, peraltro, comunicare ai creditori insoddisfatti, che gliene facciano richiesta, i dati dei condomini morosi. Viene, ancora, esemplificata quale situazione di grave irregolarità, ai sensi dell’art. 1129, comma 12, n. 6) cod. civ., legittimante la revoca giudiziale dell’amministratore, «l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e laconseguente esecuzione coattiva».
È stato precisato dalla Riforma come non occorra alcuna specifica autorizzazione rilasciata dall’assemblea all’amministratore per permettere all’amministratore di chiedere il decreto ingiuntivo contro il condomino moroso, poiché la fonte di tale potere è l’approvazione assembleare del riparto. Non è dato comprendere la coerenza sistematica dell’indicazione di questo termine semestrale assegnato all’amministratore, decorrente dalla chiusura dell’esercizio di maturazione del credito, giacché il riferimento al semestre appare più consono allo statuto delle società di capitali. Per contro, la gestione condominiale viene piuttosto tutta rapportata alla competenza annuale, visto che l’amministratore è tenuto anno per anno a predisporre il bilancio preventivo ed a far approvare dall’assemblea (convocataentro centottanta) il bilancio consuntivo, astrattamente, anno per anno, alla scadenza del periodocorrispondente alla durata in carica, egli dovrebbe immediatamente rispondere della riscossione dei contributi dovuti dai partecipanti morosi.


Fonte: IPSOA

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