Con l'approvazione della modulistica dichiarativa Unico 2013 emergono alcune novità che riguardano, tra le altre, la disciplina della nuova "ideale" categoria delle "società in perdita sistematica".
L'articolo 2, commi da 36-quinquies a 36-duodecies, del decreto legge n. 138/2011, prevede specifici interventi per individuare, appunto, le società "in perdita sistematica" con l'introduzione di un regime di penalizzazione che vede, da una parte, l'applicazione della disciplina prevista per le società "non operative" e, dall'altro, l'applicazione di una maggiorazione dell'Ires, che si estende anche alle società "non operative".

Le disposizioni in tema di "società di comodo"
La disciplina sulle società non operative è stata introdotta con l'articolo 30 della legge n. 724/1994, con l'intento di "disincentivare il ricorso all'utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l'effettivo proprietario di beni, avvalendosi delle più favorevoli norme dettate per le società", costituite "per gestire il patrimonio nell'interesse dei soci, anziché per esercitare un'effettiva attività commerciale" (si veda la circolare n. 5/2007).

Per questi soggetti, il legislatore ha, nella sostanza, imposto il superamento di un test per poter non applicare un regime di determinazione del reddito da dichiarare minimo pari al risultato dell'applicazione di coefficienti di redditività su determinati beni patrimoniali iscritti in bilancio.
Nello specifico, e in estrema sintesi, nel modello Unico Società di capitali, società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nel modello Unico Società di persone, le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir e, a seconda dei casi, nei modelli Unico SC o Unico ENC, le società ed enti non residenti aventi stabile organizzazione in Italia, obbligatoriamente effettuano il test di operatività nell'apposito prospetto posto nei suddetti modelli dichiarativi.

Il test è necessario, appunto, per verificare l'operatività del soggetto, condizione questa che per un soggetto che applica la disciplina delle "perdite sistematiche" è indifferente al passaggio successivo, questo sì obbligatorio, della determinazione del reddito minimo imponibile da dichiarare in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi (modello Unico).
Potremmo dire, quindi, con la circolare n. 23/2012, che a oggi le "società di comodo" si possono idealmente ripartire in due categorie:
le società non operative, ossia le società che non superano il test di operatività previsto dal comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 724
le società in perdita sistematica che presentano tre periodi d'imposta in perdita, ai sensi del comma 36-decies dell'articolo 2 del Dl n. 138.
La nuova disciplina per le società in "perdita sistematica" si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 138 (17 settembre 2011), quindi si applica per la prima volta ai soggetti aventi un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare 2012.

Per le società in perdita sistematica "restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative" (articolo 2, comma 36-decies).
Ai soggetti in perdita sistematica, inoltre, si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge n. 724/1994, che individuano le cause di esclusione dell'applicazione della disciplina della "non operatività" (comma 1, da n. 1 a 6-sexies). Inoltre, alle società in "perdita sistematica" si applicano le disposizioni che:
consentono di presentare l'istanza di disapplicazione della disciplina al ricorrere di situazioni oggettive (comma 4-bis)
attribuiscono al direttore dell'Agenzia delle Entrate la possibilità di individuare, con un apposito provvedimento, ulteriori situazioni oggettive, al ricorrere delle quali è consentito disapplicare automaticamente la disciplina sulle società non operative (comma 4-ter).


Pertanto, ai fini della disciplina sulle società in perdita sistematica, possiamo affermare che, mentre le cause di esclusione (come detto le medesime previste per le società non operative, articolo 30 della legge n. 724) riguardano soltanto i periodi di imposta di applicazione della disciplina (anno n), le cause di disapplicazione automatica, individuate dal provvedimento 11 giugno 2012, assumono rilevanza esclusivamente nel periodo di osservazione (anni n-1, n-2 e n-3).
E' chiaro, quindi, che per le "società non operative" trova ancora applicazione il provvedimento 14 febbraio 2008, che individua determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società non operative.
In ambedue le ipotesi, il contribuente disapplicherà la disciplina senza dover assolvere all'onere di presentare istanza di interpello ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del Dpr n. 600/1973.

Il prospetto delle "società di comodo" del modello Unico 2013
Nel prospetto per le società "di comodo" che segue infatti, sono state distinte, rispetto al modello Unico 2012, le caselle di segnalazione della esclusione della disciplina per le società di comodo dalla casella per le cause di disapplicazione automatica, sia per le ipotesi di società non operativa "naturale" (casella 2 del rigo RF74 del modello Unico SC 2013) sia in perdita sistematica, quindi di non operatività "derivata" (casella 3 del rigo RF74).

Tra le cause di esclusione dell'applicazione della disciplina delle società di comodo, già la circolare n. 8/2012 (al paragrafo 6.5) ha esteso per le società in perdita sistematica quanto, appunto, già previsto per le società non operative. Infatti viene riportato il caso di una Srl con dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi, dal 2009 al 2011. Si chiedeva se per il periodo d'imposta 2012 potevano applicarsi le disposizioni in materia di società di comodo, nel caso in cui la società risultasse congrua e coerente ai fini degli studi di settore. Questa causa di esclusione (articolo 30 comma 1, lettera c), 6-sexies), legge 7241994) dispone che alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore non si applicano le disposizioni del primo periodo dello stesso comma sulle società di comodo. La circolare aveva già ritenuto che nei confronti della società in perdita sistematica non potessero applicarsi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui la società stessa risulti congrua e coerente ai fini degli studi di settore, le disposizioni sulle società di comodo.


Il provvedimento del 14 febbraio 2008 è stato modificato con quello dell'11 giugno 2012, che, col paragrafo 4, è intervenuto a sostituire una delle cause di disapplicazione, quella contenuta nella lettera b) del primo provvedimento. Si tratta della disapplicazione per le società assoggettate a una procedura concorsuale: in stato di fallimento, in liquidazione giudiziaria e liquidazione coatta amministrativa, in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria. L'attuale formulazione della lettera b) rinvia alle procedure indicate nell'articolo 101, comma 5, del Tuir (quindi, alle medesime della precedente formulazione) ovvero a una procedura di liquidazione giudiziaria.

Inoltre, il paragrafo 3 ha introdotto ulteriori situazioni oggettive di disapplicazione, che hanno trovato accoglimento nella tabella posta nelle istruzioni del modello Unico 2013 con due appositi nuovi codici. Disapplicano la disciplina automaticamente le società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall'articolo 2 del Dlgs n. 99/2004 (codice "8" della tabella Unico 2013) e le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225/1992 (codice "9").


Fonte: Agenzia Entrate


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