Domanda
I nostri dipendenti in trasferta in altri Paesi membri della comunità sono soliti richiedere il rimborso a piè di lista delle somme anticipate in trasferta, consegnandoci tra gli altri, fatture per prestazioni alberghiere che non recano la ragione sociale completa e la partita IVA della nostra società. Possiamo comunque ottenere il rimborso dell'IVA addebitata nello stato straniero?

Risposta
Dal 1° gennaio 2010, a seguito del recepimento delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE ad opera del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, è in vigore una nuova disciplina per il rimborso dell'Iva ai contribuenti stabiliti in uno Stato membro diverso da quello che effettua il rimborso contenuta negli art. 38-bis1 "Rimborso dell'imposta assolta in altri Stati membri della comunità" e art. 38-bis2 "Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità" del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Per richiedere il rimborso dell'Iva allo Stato comunitario in cui è stata versata, il contribuente italiano deve presentare istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, utilizzando i canali Entratel o Fisconline. Il termine previsto per la presentazione dell'istanza è il 30 settembre dell'anno solare successivo a quello per il quale si richiede il rimborso.

La società ha diritto a richiedere il rimborso dell'Iva assolta all'estero solo per fatture che rechino la ragione sociale completa e la partita Iva della società, tuttavia, si segnala che non tutti gli stati richiedono la copia delle fatture. E' possibile verificare nel sito dell'Agenzia delle entrate le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso che sono riassunte nella Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario.

Non essendo, dunque, possibile effettuare la richiesta di rimborso dell'Iva assolta all'estero senza una fattura intestata alla società, l'Iva diventa indetraibile ed andrebbe a sommarsi al costo del bene/servizio a cui è collegata.

Per quanto concerne la possibilità di dedurre dal reddito, quale componente di costo, l'Iva pagata sui servizi alberghieri e di ristorazione, si deve tener presente che con la Circolare 3 marzo 2009, n. 6/E, l'Agenzia delle entrate ha precisato, per quanto riguarda l'Iva interna, che in mancanza della fattura l'imprenditore non possa dedurre dal reddito l'Iva compresa nel costo sostenuto per le prestazioni alberghiere e di ristorazione, sostenendo che l'indetraibilità dell'Iva in questo caso non deriverebbe da cause oggettive che precludono l'esercizio del relativo diritto, bensì da una valutazione discrezionale del contribuente che poteva richiedere la fattura.

Si ritiene che tale interpretazione possa valere anche per l'Iva assolta all'estero di cui non può essere richiesto il rimborso in quanto la società non ha richiesto fattura ad essa intestata. Si suggerisce, al fine di non commettere errori, di contabilizzare l'Iva indetraibile anziché nel conto di costo del bene/servizio a cui è collegata in un conto a parte con denominazione "Iva indeducibile" al fine di non commettere errori in sede di determinazione del reddito d'impresa.


Fonte: IPSOA

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