La mancata iscrizione all’Aire non costituisce ostacolo al riconoscimento dei benefici fiscali previsti per il rientro dei lavoratori in Italia. Ciò che rileva, infatti, è che il soggetto interessato abbia effettivamente svolto attività di lavoro o di studio all’estero e sia in grado di dimostrare tale circostanza.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 4 maggio, che ha fornito chiarimenti interpretativi in ordine alla applicabilità delle agevolazioni fiscali di cui alla legge n. 238/2010.

Al fine di valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali maturate dai cittadini dell’Unione europea che decidono di ritornare in Italia, l’Agenzia, in linea con le intenzioni del legislatore – intervenuto con il Dl 216/2011 sulla originaria formulazione della legge 238/2010 – ha privilegiato un approccio sostanzialistico tale da consentire un accesso al beneficio (riconosciuto sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa avviate in Italia) a una più vasta platea di fruitori.

Nella versione iniziale, infatti, la citata legge – attuata, per l’individuazione dei soggetti beneficiari, dal decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 – ammetteva all’incentivo fiscale i cittadini dell’Unione europea nati dopo il 1° gennaio 1969, che fossero assunti o avviassero in Italia un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, trasferendovi il domicilio e la residenza entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività se, “alla data del 20 gennaio 2009”, ricorressero ulteriori condizioni, ferma restando la decorrenza dei benefici dal 28 gennaio 2011.
Con riferimento a queste ultime, il decreto distingue i beneficiari a seconda che gli stessi, dopo aver risieduto in Italia per almeno 24 mesi, abbiano svolto all’estero, negli ultimi due anni o più rispetto alla data del 20 gennaio 2009, un’attività di lavoro post lauream ovvero un’attività di studio conseguendo un titolo accademico.
Nell’attuale formulazione – a seguito delle modifiche apportate dal Dl 216/2011 – la legge 238/2010 (e, di riflesso, anche il menzionato Dm) richiede che i requisiti per l’accesso al beneficio siano posseduti “a partire dalla data del 20 gennaio 2009”. La previsione di un termine mobile, che si sostituisce a un termine fisso, inevitabilmente comporta un allargamento della rosa dei possibili beneficiari.

In sostanza, possono accedere al beneficio i cittadini dell’Unione europea nati dopo il 1° gennaio 1969 in possesso dei requisiti al 20 gennaio 2009 e, altresì, i cittadini che li maturano successivamente a tale data e comunque prima di essere assunti o di avviare l’attività in Italia, fermo restando che il beneficio decorre dal 28 gennaio 2011 e compete, per effetto delle citate modifiche che ne hanno anche ampliato il periodo di godimento, sino al 31 dicembre 2015.
Inoltre, in considerazione della finalità perseguita dal legislatore (valorizzare le esperienze maturate dai cittadini che hanno studiato o lavorato all’estero) e della circostanza che né la legge 238 né il decreto attuativo specificano la data a decorrere dalla quale rileva l’assunzione o l’avvio dell’attività in Italia, la circolare ammette al beneficio fiscale i soggetti che – in possesso degli ulteriori requisiti – siano stati assunti o abbiano avviato un’attività d’impresa o di lavoro autonomo a decorrere dal 20 gennaio 2009 (data di presentazione del disegno di legge).

In cosa consiste l’agevolazione
L’agevolazione comporta un abbattimento della base imponibile ai fini Irpef in misura pari al 70% per i lavoratori e all’80% per le lavoratrici.
Si applica ai redditi derivanti dalle attività di lavoro dipendente, autonomo e di impresa e non pone limiti in ordine alla tipologia dell’attività da svolgere in Italia, potendo la stessa anche non essere attinente all’attività di studio o di lavoro svolta all’estero.
Per quanto non espressamente contemplato dalla legge 238/2010, rientrano nell’ambito di applicazione degli incentivi fiscali anche i redditi derivanti dalle attività di lavoro che, ai fini fiscali, producono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Questi ultimi, infatti, sono soggetti alle medesime regole di determinazione previste per i redditi di lavoro dipendente, in forza del rinvio contenuto nell’articolo 52, comma 1, del Tuir.
L’agevolazione è quindi applicabile, per esempio, ai redditi di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione a progetto di cui alla lettera c-bis) dell’articolo 50 del Tuir e a quelli consistenti in somme corrisposte a titolo di borsa di studio di cui alla successiva lettera c).

Per la determinazione dell’imposta si applicano le ordinarie disposizioni del Tuir, scomputando dal reddito complessivo e nei limiti dello stesso gli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del Testo unico.
Conseguentemente, anche le detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del Tuir) e per tipologia di reddito (articolo 13), nonché le imposte addizionali all’Irpef, devono essere determinate tenendo conto del reddito complessivo ridotto per effetto del beneficio fiscale in questione.

Come fruire degli incentivi fiscali
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2011, sono state definite le modalità di richiesta dei benefici fiscali da parte dei lavoratori dipendenti rientrati in Italia nonché gli adempimenti conseguenti a cura del datore di lavoro.
In particolare, è stato precisato che, al fine di consentire al sostituto di imposta di applicare i benefici fiscali e di darne evidenza nel modello 770 e nel Cud, la richiesta deve essere presentata entro tre mesi dall’assunzione, salvo per il periodo di imposta 2011, in cui il termine decorre, per i lavoratori già assunti, dalla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo. I benefici sono riconosciuti dal datore di lavoro dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione.

Tali precisazioni, tuttavia, risultano in parte superate in considerazione delle modifiche normative intervenute nel 2012 e dei relativi effetti sul periodo di imposta 2011. Al riguardo, infatti, la circolare, in deroga a quanto innanzi precisato, ha chiarito che i sostituti di imposta procedono entro il 31 maggio 2012 al rilascio di un nuovo Cud per l’anno di imposta 2011 ai lavoratori interessati che, avendone i requisiti, presentino richiesta di applicazione dei benefici per il periodo di imposta 2011.

Per i soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi, i dati esposti nel nuovo Cud rilasciato dal sostituto d’imposta potranno essere riportati nel modello 730/2012, da presentare al proprio sostituto entro il 16 maggio 2012, oppure a un Caf o a un professionista abilitato entro il 20 giugno 2012, come stabilito dal Dpcm del 26 aprile scorso. Tali dati potranno, ovviamente, essere indicati anche nel modello Unico Persone fisiche 2012, secondo le ordinarie modalità di compilazione.

In alternativa, il soggetto interessato può presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 600/1973 presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, allegando idonea documentazione che comprovi la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio.

A decorrere dal periodo di imposta 2012, è comunque consentito al lavoratore presentare la richiesta al proprio datore di lavoro anche oltre il termine di tre mesi dall’assunzione. In detta ipotesi è facoltà del datore di lavoro riconoscere l’applicazione del beneficio a partire dal periodo di paga successivo alla richiesta – e in tal caso il sostituto, in sede di conguaglio, terrà conto dei periodi di paga agevolati che precedono la richiesta medesima – o dal primo periodo di paga dell’anno successivo.

I soggetti che avviano in Italia un’attività di lavoro autonomo o di impresa possono fruire dell’agevolazione in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, barrando l’apposita casella, posta a margine del rispettivo quadro da compilare, denominata “Rientro lavoratrici/lavoratori” (cfr istruzioni Modello Unico 2012).


Fonte: Agenzia Entrate

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