Ho venduto e comprato entro i 12 mesi casa, il notaio al momento dell'arto ha detto che con il 730 avrei potuto recuperare l IVA.
Ieri la CAF a cui ho dato tutti i moduli per il 730 mi ha detto che nn potevo recuperarla perche mia moglie( a cui era inesatta la prima casa) e a carico mio e quindi senza lavoro, volevo gentilmente sapere se e' vero oppure magari si sbaglia.

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 4/5/12 08:40

L’art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 attribuisce un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto che abbia fruito dell’agevolazione “prima casa”. Il riconoscimento di tale credito d’imposta è a favore di coloro che acquistano “entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’altra abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico Registro dell’imposta di registro” (Circ. 19/E del 2001, par. 1.1.)

Il credito d’imposta non spetta nelle seguenti ipotesi:
se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio “prima casa”;

- se l’immobile alienato sia pervenuto al contribuente per successione o donazione, salvo quanto in precedenza precisato;

- se il nuovo immobile acquistato non abbia i requisiti “prima casa” di cui alla nota II bis dell’articolo 1 della Tariffa del T. U. registro;

- se il contribuente è decaduto dall’agevolazione prima casa in relazione al precedente acquisto, in quanto ciò comporta automaticamente, oltre al recupero delle imposte ordinarie e delle sanzioni, anche il recupero del credito eventualmente fruito.

Eventuali detrazioni per familiari a carico vanno considerati dal coniuge contribuente.

 
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