Dal prossimo 15 maggio gli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie potranno utilizzare la Pec (posta elettronica certificata) per inviare alle parti le comunicazioni relative ai dispositivi delle sentenze e agli avvisi di trattazione delle udienze. Questa la novità introdotta dal decreto 26 aprile 2012 del ministero dell'Economia e delle Finanze.
Inizialmente, saranno le Commissioni di Umbria e Friuli Venezia Giulia a tastare il polso della nuova modalità di invio delle documentazioni; con successivi decreti, saranno individuati gli uffici di segreteria che si aggiungeranno gradualmente nell'uso del nuovo strumento tecnologico.

Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di giovedì 3 maggio, stabilisce le regole tecniche per l'utilizzo della Pec.
La comunicazione avviene, da parte dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria, con un messaggio, cui è allegato il documento informatico, inviato all'indirizzo Pec specificato nel ricorso o nel primo atto difensivo.
La comunicazione si intende perfezionata quando il gestore di posta del destinatario genera la ricevuta di avvenuta consegna e si considera eseguita, per l'ufficio, nel momento in cui la segreteria invia il messaggio al proprio gestore, che risponde con una ricevuta di accettazione.
Nel caso di mancate consegne, rilevazioni di virus informatici, avvisi di mancata ricezione o, comunque, in qualsiasi caso in cui l'ufficio non ottenga la ricevuta di avvenuta consegna o in ogni altra ipotesi di impossibilità a trasmettere la comunicazione con modalità telematiche, quest'ultima andrà effettuata secondo le norme attualmente in vigore (articolo 16, comma 1, Dlgs n. 546/1992).

La variazione dell'indirizzo di Pec va comunicata - anche in maniera cumulativa - alla segreteria della Commissione tributaria, producendo effetti dal decimo giorno successivo a quello in cui viene notificata. Nella comunicazione andranno indicati i ricorsi interessati dalla variazione, con i rispettivi numeri di registro generale.

Le nuove disposizioni si applicano ai ricorsi, rimanendo per il momento all'ambito territoriale del Friuli Venezia Giulia e dell'Umbria, notificati a decorrere dal 7 luglio 2011. Le parti possono però chiedere agli uffici di segreteria delle Commissioni di applicare la nuova modalità di comunicazione anche ai ricorsi pendenti al 7 luglio 2011.


Fonte: Agenzia Entrate

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