Quali sono i requisiti che una banca di credito cooperativo deve possedere per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste in quanto istituto di tipo mutualistico, ossia che opera a vantaggio dei suoi soci e non con finalità speculative. Quando deve possederli. E, ancora, in caso di accertamento tributario di una Bcc, l'Amministrazione finanziaria, deve necessariamente acquisire i pareri preventivi di Banca d'Italia e ministero dello Sviluppo economico?
L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di una consulenza giuridica, risponde ai tre quesiti con la risoluzione n. 45/E del 7 maggio.

Il fine è uno: favorire i propri soci
Come prima regola per il mantenimento degli sconti fiscali previsti per gli istituti di credito cooperativo, l'Agenzia delle Entrate precisa che l'attività della banca, come previsto dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (articolo 28, comma 2-bis, Dlgs 385/1993) deve rispettare i "requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto".
In poche parole, non devono esserci dubbi sugli scopi operativi della Bcc, le attività svolte non possono generare confusione e nascondere manovre di tipo speculativo. Le condizioni da rispettare sono fissate chiaramente nell'articolo 2514 del codice civile.
Il fine prevalente, in sintesi, come per tutte le cooperative, è assicurare vantaggi economici a favore dei propri componenti attraverso, ad esempio, tassi di interesse, beni e servizi offerti a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato.
È l'articolo 35 del Tub, in particolare, a mettere nero su bianco come devono comportarsi questi tipi di istituti.

La norma apre anche alcuni spiragli. In casi eccezionali, ad esempio, di pericolo per la stabilità dell'istituto e, quindi dei suoi soci, dà la possibilità di condividere gli sportelli, per "periodi determinati", in via prevalente, anche a clienti esterni. L'operazione, però, per mantenere gli sgravi fiscali, deve ricevere l'autorizzazione della Banca d'Italia, la quale provvede a verificare l'effettiva criticità della situazione.
Inoltre, come già detto, la Bcc, per non perdere le agevolazioni deve garantire benefici agli associati ma, precisa la risoluzione, la regola prevede un'altra eccezione: gli sconti ai soci, infatti, non devono compromettere la sicurezza economica della banca, quindi, se ce ne sono i motivi, gli sconti d'imposta rimangono anche se i soci non ricevono un trattamento di favore.

Infine, la risoluzione chiarisce che neanche lo sconfinamento della competenza territoriale - che di norma non deve superare il 5% del totale delle attività di rischio - determina da sola la revoca dell'agevolazione fiscale. Rimane comunque il fatto che l'Amministrazione finanziaria può accertare ed eventualmente revocare gli sconti tributari nel caso verificasse altri tipi di "affari" dietro gli scopi mutualistici.

Il calendario degli appuntamenti
Da chiarire, secondo l'interpello, anche i tempi entro i quali le Bcc devono esercitare il credito prevalentemente a favore dei soci per non perdere l'agevolazione.
Secondo la risoluzione, la condizione di "prevalenza" va verificata al termine del periodo d'imposta come dato medio ritraibile dall'indice di operatività prevalente rilevato al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre del periodo d'imposta, coincidenti con le segnalazioni di Vigilanza relative a ciascun trimestre solare. Se però manca il riscontro, la banca può verificare il requisito in base alla media dei dati giornalieri del periodo d'imposta.

Una verifica a due tempi
Sono tre gli organismi chiamati in scena perché una banca possa chiamarsi di "credito cooperativo".
Infatti, come stabilisce l'articolo 14, comma 3, del Dpr 601/1973, "i presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza".
A questo proposito, l'Agenzia delle Entrate, sostenuta dalla Corte di cassazione (sentenza 5273/2004), precisa che la revoca delle agevolazioni operate dagli uffici finanziari a seguito di controlli che accertano la mancanza dei requisiti da parte della cooperativa è indipendente dai pareri del ministero del Lavoro e degli altri organi di vigilanza.

Va ben distinta, infatti, la fase in cui l'istituto chiede di applicare l'agevolazione prevista per le cooperative da quella in cui l'Agenzia verifica l'effettivo ambito operativo.
Nel primo caso, infatti, vengono valutati "amministrativamente" gli elementi dichiarati per giustificare il regime di favore, nel secondo si passa al "concreto" e tocca all'Amministrazione finanziaria controllare che la "cooperativa" non nasconda una "normale attività imprenditoriale".

Inoltre, una convenzione firmata con il ministero dello Sviluppo economico il 28 settembre 2010 stabilisce che "nell'ipotesi in cui gli Uffici dell'Agenzia, al fine dell'accertamento dei presupposti di applicabilità delle agevolazioni in argomento, richiedano ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, l'intervento dell'organo di vigilanza competente, il Ministero si impegna entro 30 giorni alla data di ricevimento di detta richiesta ad affidare il relativo incarico di vigilanza ad un funzionario dell'Agenzia in possesso della prevista abilitazione".


Fonte: Agenzia Entrate

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