Le parti in causa rivendicano da una parte che il servizio debba essere assoggettato a Iva, mentre l'altra sostiene che la norma comunitaria di riferimento debba essere letta nel senso di esonerare i servizi in oggetto dall'assoggettamento a imposta.

I fatti oggetto di confronto
La società ricorrente ha concluso con l'Amministrazione marittima statunitense un contratto in base al quale si impegna a effettuare lo smaltimento di un certo numero di navi della Marina ormai obsolete. Il contratto si divideva in due parti corrispondenti alle due fasi necessarie allo smantellamento. Nella prima fase, oltre alla preparazione delle navi obsolete, le stesse venivano rimorchiate nel Regno Unito dove era ubicato uno specifico impianto di smaltimento. Nella seconda fase si procedeva allo smantellamento vero e proprio sotto il controllo di ispettori americani. La società con apposita lettera faceva richiesta di considerare tale servizio, secondo la normativa comunitaria, non assoggettabile a imposta in quanto annoverabile in una fattispecie di esonero. La controparte ha respinto tale proposizione e la società ricorrente ha deciso di adire il tribunale di primo grado che le dato ragione asserendo che il servizio doveva essere considerato esente da Iva. Non dello stesso avviso la controparte, che decideva, a usa volta, di presentare ricorso al giudice del rinvio. Quest'ultimo, dato il carattere particolare del servizio, e che l'esonero di cui all'articolo 151, paragrafo 1, lettera c), della sesta direttiva Iva è soggetto a determinate condizioni, sospendeva il procedimento per sottoporre la questione ai giudici europei.

La questione pregiudiziale
La questione posta ai togati europei può essere suddivisa in due parti. Nella prima, la questione interpretativa di cui all'articolo 151, paragrafo 1, lettera c), pone l'accento sul fatto che la condizione per far valere l'esonero è che il servizio di smantellamento deve essere a favore di forze armate di difesa comune. Nella seconda parte, invece, se la concessione dell'esonero Iva richieda che il servizio di smantellamento avvenga in territorio Nato o in favore di organismi membri della stessa organizzazione.

Sulla questione pregiudiziale
Secondo la Corte di giustizia, la maggior parte delle esenzioni al regime Iva ordinario sono deroghe al sistema principale e, in quanto tali, devono essere riconosciute con parsimonia e in modo misurato. Con riferimento ai fatti di cui alla causa principale, occorre interpretare l'articolo 151, in considerazione delle finalità della norma. L'esenzione prevista dalla norma non può essere che ricondotta allo sforzo di difesa comune e pertanto sono esonerati da Iva esclusivamente quei beni o servizi a favore degli organismi preposti a tale tutela. Richiamando parte delle considerazioni della seconda parte della questione pregiudiziale, i togati europei sottolineano che il legislatore dell'Unione, ha escluso, dai casi di esonero, le cessioni e prestazioni destinate alle forze armate dello Stato membro in cui sono effettuate. Con riferimento al concetto di interpretazione restrittiva, l'articolo 151, paragrafo 1, lettera c), deve essere interpretato nel senso di consentire l'esonero Iva alle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate in Stato membro Nato o destinate alle forze armate di altro Stato contraente Nato.

La pronuncia
I giudici nel concludere la disamina relativa all'interpretazione corretta della disposizione della sesta direttiva Iva, in particolare dell'articolo 151, paragrafo 1, lett. c), riconoscono che la norma esonera, dall'applicazione dell'Iva, l'attività di smantellamento di navi militari obsolete. A condizione che tale smantellamento sia effettuato nel territorio di Stati aderenti alla Nato o in favore di forze armate di uno Stato impegnato nella difesa comune.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top