sono titolare da quest'anno di un bar ristorante sito in localita' Cervinia. I miei dipendenti hanno contratto stagionale ( da dicembre ad aprile ) e per loro ho affittato , con contratto regolarmente registrato , 5 appartamenti . Mi domando se la spesa di questi appartamenti e' deducibile

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 16/3/12 08:27

Sulla deducibilità dei costi sostenuti dal datore di lavoro per le spese di locazione per i propri dipendenti, si fa riferimento in
particolare al comma 1-bis dell'art. 62 e il comma 2, ultimo periodo, dell'art. 40 del TUIR. Sono
prese in considerazione le seguenti ipotesi:
1. fabbricati concessi in uso ai dipendenti:
a. deducibilità limitata dei canoni di locazione anche finanziaria e delle spese di
manutenzione, per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i
dipendenti stessi a norma dell'articolo 48, comma 4, lettera c). Ne consegue quindi
che i costi deducibili corrispondono al fringe benefit quantificato in capo al
dipendente: in pratica, se il canone di locazione fosse superiore alla rendita, la
differenza sarebbe un costo indeducibile;
2. fabbricati concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica
per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività:
a. deducibilità integrale dei canoni di locazione anche finanziaria e delle spese di
manutenzione, temporalmente limitata al periodo d'imposta in cui si verifica il
trasferimento e ai due periodi successivi;
b. deducibilità integrale degli ammortamenti degli immobili di proprietà e delle spese
ad essi relative, temporalmente limitata al periodo d'imposta in cui si verifica il
trasferimento e ai due periodi successivi;
3. fabbricati destinati a strutture ricettive per dipendenti (in ipotesi diverse dalle precedenti):
a. indeducibilità dei canoni di locazione anche finanziaria e delle spese di
manutenzione, a meno che le strutture non siano adibite a servizi di mensa destinati
alla generalità dei dipendenti o ad alloggio per i dipendenti in trasferta;
4. fabbricati (servizi di alloggio) destinati a dipendenti in trasferta temporanea:
a. deducibilità dei costi sostenuti dal datore di lavoro in base alle disposizioni
contenute nel comma 1-ter dell'art. 62 del TUIR.

 
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