Domanda
Una società italiana acquista da una ditta austriaca dei beni. La fattura di acquisto è emessa dalla ditta austriaca (con partita IVA austriaca) con l'indicazione del proprio rappresentante fiscale italiano e senza IVA. Si provvede a registrare la fattura con il metodo del reverse charge, ma non a fare il modello Intrastat perchè lo fa il rappresentante fiscale. Tale operazione è da considerarsi intracomunitaria e come va inserita nella dichiarazione annuale IVA?

Risposta
Si premette che i soggetti privi di stabile organizzazione in Italia hanno la facoltà di nominare, in alternativa all’identificazione diretta o quando questa non è possibile, ex art. 17, co. 3, del D.P.R. n. 633/1972, un soggetto residente, persona fisica o giuridica, per l’espletamento delle incombenze e l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa IVA.

E’ obbligatoria la nomina del rappresentante fiscale (o l’identificazione diretta) in caso di svolgimento in Italia di operazioni nei confronti di privati. Inoltre, la procedura del reverse charge comporta l'obbligo per il cessionario di assolvere l'IVA mediante l'emissione di un'autofattura riportante l'indicazione dell'imposta dovuta. In tal caso, infatti, debitore d’imposta non è più il cedente o il prestatore, bensì colui il quale ha ricevuto il bene o la prestazione.

Tale meccanismo, secondo quanto disposto dall’art. 17, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall’art. 1, co. 1, lett. h), del D.Lgs. n. 18/2010, è divenuto obbligatorio anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un altro, passivo, stabilito nel territorio dello Stato, anche quando il cedente o il prestatore sia identificato ai fini Iva in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.

E’, quindi, corretto il comportamento tenuto dal contribuente. Infine, in sede di dichiarazione annuale IVA 2012, a nostro parere, gli acquisti in parola devono comparire nei righi da VF1 a VF12 del quadro VF del modello di dichiarazione, oltre che nel rigo VJ3 del quadro VJ.


Fonte: Agenzia Entrate

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